Segnaliamo il brano che estrapoliamo dalla lunga nota: “Ove dovessero pervenire a questo Dipartimento ulteriori segnalazioni di irregolarità, queste saranno trasmesse ai direttori degli Uffici scolastici regionali, i quali, nell’ambito della propria esclusiva competenza provvederanno ad operare tempestivamente…”

 

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MIUR, 7 marzo 2013, N. 593


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
07/03/2013 Prot. n. 0000593

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Alla D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio
e p.c.
Al Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
All’Ufficio di Gabinetto del Ministro

Oggetto: Richiesta di contributi scolastici alle famiglie.

Nonostante le indicazioni fornite con la precedente nota prot. n. 312 del 20/3/2012, continuano a pervenire a questo Dipartimento da parte delle famiglie, numerose segnalazioni di irregolarità ed abusi nella richiesta dei contributi scolastici. Le lamentele sono divenute ancora più pressanti in coincidenza con il periodo delle iscrizioni, al punto che persino una nota trasmissione televisiva ha messo in onda un servizio in cui si denuncia la prassi di alcune istituzioni scolastiche di considerare come obbligatori i contributi deliberati dal consiglio d’istituto e di pretenderne il versamento all’atto dell’iscrizione.

Nel ribadire in questa sede l’intero contenuto della suddetta nota n. 3l2 in merito alla volontarietà dei contributi scolastici ed alle loro modalità di gestione e rendicontazione, si ritiene che simili comportamenti, oltre a danneggiare l’immagine dell’intera amministrazione scolastica e minare il clima di fiducia e collaborazione che è doveroso instaurare con le famiglie, si configurino come vere e proprie lesioni al diritto allo studio costituzionalmente garantito.

A tal proposito, si ricorda, ancora una volta, il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, che, previsto dall`articolo 34 della Costituzione, é stato esteso dall’attuale normativa fino a ricomprendere i primi tre anni dell’istruzione secondaria superiore. In tutte le istituzioni scolastiche statali, pertanto, la frequenza della scuola dell’obbligo non può che essere gratuita, mentre, per le sole classi 4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali.

Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall’ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli di istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano pero in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi. A tal proposito, non si può che richiamare l’articolo 23 della Costituzione, ai sensi del quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alle legge”.

Ne consegue che l’iscrizione e la frequenza del corso di studi prescelto rappresentano livelli essenziali di prestazioni che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire al fine di assicurare alla totalità degli alunni l’effettivo esercizio del diritto allo studio.

Qualunque somma ulteriore alle tasse erariali e a quanto strettamente necessario per il rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie (come già chiarito nella precedente nota n. 312). può essere quindi richiesta soltanto quale contribuzione volontaria, erogazione liberale con cui le famiglie con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell’offerta formativa e al suo ampliamento al di la dei livelli essenziali.

Tale impianto, ovviamente, non può essere messo in discussione in nome dell’autonomia scolastica la quale come è noto, è funzionale al perseguimento degli obbiettivi del sistema nazionale di istruzione e deve evidentemente svolgersi nel pieno rispetto delle norme, soprattutto se di rango costituzionale, poste a tutela di tali obiettivi, nonché nell’osservanza delle disposizioni emanate dall‘amministrazione centrale, come la presente e la più volte richiamata nota 312, finalizzzita esclusivamente a salvaguardare il diritto allo studio dei singoli e a garantire il corretto funzionamento del sistema.

Non sfugge a questo Dipartimento che il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Tuttavia, oltre a rinnovare l’invito ad una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche, si ritiene auspicabile che le scuole acquisiscano tale contributo non attraverso comportamenti vessatori e poco trasparenti, bensì facendo leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie, le quali, si è certi, ben comprendono l’importanza di risorse aggiuntive per la qualità dell’offerta.

Da tutto quanto detto, appare quindi evidente che subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo non solo è illegittimo ma si configura, per i soggetti che sono responsabili della gestione, come una grave violazione dei propri doveri d’ufficio.

Peraltro, in merito, dovrebbe essere già noto che le iscrizioni per gli anni del corso di Studi successivi al primo devono essere disposte d’ufficio da ciascuna istituzione scolastica. In tali casi, richiedere, come pure è state segnalato, oltre al versamento del contributo anche la presentazione di una nuova istanza di iscrizione significa gravare le famiglia di adempimenti assolutamente inutili, che mal si conciliano con l’iniziativa del Ministero di gestire il procedimento delle iscrizioni alle classi prime a partire dall’anno scolastico 2013-l4 interamente on-line, proprio al fine di semplificare gli oneri a carico dei genitori e dello stesso personale delle segreterie scolastiche e di ottenere considerevoli risparmi di spesa.

Si ricorda, infine, che qualunque discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo in questione, sia in termini di valutazione che disciplinari, risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli.

Si invitano, pertanto, tutti i dirigenti scolastici ad astenersi, sia all’atto dell’iscrizione che nel corso dell’anno scolastico, da qualunque comportamento volto ad esigere coattivamente il versamento di contributi il cui carattere resta assolutamente volontario.

Ove dovessero pervenire a questo Dipartimento ulteriori segnalazioni di irregolarità, queste saranno trasmesse ai direttori degli Uffici scolastici regionali, i quali, nell’ambito della propria esclusiva competenza provvederanno ad operare tempestivamente le opportune verifiche ed eventualmente ad assumere tutte le conseguenti determinazioni, anche di carattere sanzionatorio. in relazione alla gravità dei fatti contestati.

Si invitano, infine. la D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio a voler sensibilizzare i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche ad operare, nell’ambito delle ordinarie procedure, specifiche ed accurati controlli in merito alle modalità di richiesta, gestione e rendicontazione dei contributi delle famiglie.

ll Capo Dipartimento
Lucrezia Stellacci


Estratto

Ultimo aggiornamento (Lunedì 11 Marzo 2013 04:43)

 

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