Il decreto n. 662 emanato in data 17 aprile 2019.

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m_pi.AOODGRUF.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI(R).0000662.17-04-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

IL DIRETTORE GENERALE

[…Omissis…]

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1
(Costi di riproduzione)

1. L’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

2. In deroga al disposto di cui al comma 1, l’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni.

3. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso il MIUR); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso.

4. Per gli importi inferiori a euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra. Ai fini dell’esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

5.Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.

6.Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al comma 1 ovvero in base al comma 2.7. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo. L’importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari a euro 16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

Art.2
(Diritti di ricerca e di visura)

1.I diritti di ricerca di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei sono pari a euro 12,50 per ogni singola richiesta.

2.Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.

3.I diritti di visura di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovuti anche per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.

4.In deroga al disposto di cui al comma 3, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art.2
(Diritti di ricerca e di visura)

1.I diritti di ricerca di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei sono pari a euro 12,50 per ogni singola richiesta.

2.Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.

3.I diritti di visura di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovuti anche per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.

4.In deroga al disposto di cui al comma 3, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art.3
(Disposizioni finali)

1.Le somme relative ai costi e ai diritti indicati agli articoli 1 e 2 devono essere corrisposte mediante acquisto di marche da bollo, annullate a cura dell'Ufficio, ovvero mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato in conto entrate Tesoro Capo 13 –Capitolo 3550 –ART. 02 denominato “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Somme relative a servizi resi dall'amministrazione”, il cui IBAN è: IT43K0100003245348013355002 con indicazione della causale "rimborso accesso -L. 241/90".

2.Il presente Regolamento è pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del MIUR* e inviato ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo Greco


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link*»

MIUR [N.d.R.> Home> Atti e Normativa]
http://www.miur.gov.it/


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Link/siti
esterni
non
collegati

^ Fonte» dal web_MIUR_Nrm_DD662_17Apr_19=RS_2019_05_05
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