Attenzione alle scadenze e alle operazioni da effettuare.

 

Vi è una novità che ha attirato la nostra attenzione “… La mancata registrazione è sanzionata nella misura di 100 euro per giorno di ritardo. Circa questo adempimento si rimanda all’ultimo paragrafo;..”

Documentazione disponibile (sito esterno, ) >>>

MIUR, 18 aprile 2013, N. 2536


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio 3
MIUR.AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALE(U).0002536.18-04-2013

Alla Istituzione scolastica statale
SUA E-MAIL
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Regione
Al Revisore dei conti in rappresentanza
del MIUR presso l’istituzione scolastica
LORO E-MAIL

Oggetto: Applicazione degli articoli 5 e 7 del decreto-legge n. 35 del 2013 – rilevazione dei debiti scaduti e maturati entro il 31 dicembre 2012 – certificazione dei crediti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto-legge n. 35/2013 (nel seguito “decreto-legge”), recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi agli enti locali”.

Successivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha diramato due circolari sull’argomento, nn. 17 e 18 rispettivamente del 10 e del 12 aprile uu.ss., reperibili sul sito internet della citata amministrazione all’indirizzo www.rgs.mef.gov.it.

Considerato che il citato decreto-legge introduce numerosi adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche e ai dirigenti responsabili della spesa, si ritiene opportuno elencare quali siano quelli riferibili in particolare alle istituzioni scolastiche ed educative statali e ai dirigenti scolastici.

Dal testo del decreto-legge si ricava il seguente crono-programma degli adempimenti, per quanto d’interesse delle istituzioni scolastiche ed educative:

-               entro il 30 aprile il Ministero deve predisporre l’elenco, da trasmettere al MEF, dei debiti “fuori bilancio” scaduti e maturati nel 2012 (cfr. art. 5 DL 35/2013), in ordine cronologico con indicazione dei relativi importi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali non devono provvedere in proprio all’adempimento, bensì sono tenute a compilare entro il 23 aprile p.v. una apposita rilevazione che sarà resa disponibile a breve sul SIDI. Per maggiori dettagli si consulti il paragrafo “Rilevazione debiti certi, liquidi ed esigibili art. 5 DL 35/2013”;

-               entro il 15 maggio il Ministero dell’economia e delle finanze ripartisce le risorse disponibili per il pagamento dei debiti tra i Ministeri interessati. Ciascuna Amministrazione utilizzerà i fondi ricevuti per pagare i debiti contenuti nell’elenco, dando priorità a quelli relativi ai fitti passivi, ai debiti non oggetto di cessione prosoluto e seguendo l’ordine cronologico. Sarà cura di questa Direzione informare le istituzioni scolastiche ed educative circa i debiti di pertinenza delle stesse che sarà eventualmente possibile pagare grazie ai fondi così resi disponibili;

-               entro il 30 giugno il Ministero comunica ai creditori l’importo e la data entro la quale si provvederà al pagamento del debito;

-               entro il 29 aprile i dirigenti competenti, inclusi i dirigenti scolastici, provvedono a registrarsi sulla piattaforma del MEF per la gestione telematica della certificazione dei crediti vantati nei confronti del Ministero per somministrazioni, forniture e appalti (cfr. art. 7 comma 1 DL 35/2013). La mancata registrazione è sanzionata nella misura di 100 euro per giorno di ritardo. Circa questo adempimento si rimanda all’ultimo paragrafo;

-               a decorrere dal 1° giugno ed entro il 15 settembre (cfr. art. 7 comma 4 DL 35/2013) si dovrà inserire sulla piattaforma di cui al medesimo art. 7 predisposta dal MEF/RGS, l’elenco de i debiti maturati entro il 31 dicembre 2012. Al riguardo sarà cura di questa Direzione diramare per tempo specifiche istruzioni.

RILEVAZIONE DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI – ART. 5 DL 35/2013

A decorrere dal 19 sino al 23 aprile 2013 sul sistema informativo SIDI sarà disponibile, nell’area “rilevazione oneri”, una funzione che consentirà a codesta scuola di dichiarare a questa Direzione generale i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati sino al 31 dicembre 2012 (art. 5 DL 35/2013).

I debiti da comunicare sono quelli:

- che siano ancora tali e cioè ancora da saldare. In particolare, si rappresenta che debiti già saldati non devono essere comunicati , nemmeno nel caso in cui codesta scuola abbia saldato il debito con cd. “anticipazioni di cassa” e non abbia ancora riscosso l’entrata che si era previsto coprisse il debito medesimo;

- relativi ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. In particolare, i debiti verso il personale non devono essere inseriti nella rilevazione;

- per i quali non siano presenti nel bilancio del Ministero residui passivi anche perenti. Detto requisito è soddisfatto, per i debiti delle istituzioni scolastiche ed educative statali maturati alla data del 31 dicembre 2012, iscritti nel bilancio e coperti con residui attivi di competenza di questo Ministero , o comunque coperti con residui attivi di competenza anche di altri enti e di difficile riscossione oppure ancora fuori bilancio con riferimento al bilancio scolastico.

- I debiti debbono essere comunicati individualmente, avendo cura di specificare le informazioni richieste nella rilevazione ed in particolare:

- il titolare del diritto di credito verso l’Amministrazione alla data della rilevazione. Detto soggetto può anche essere diverso da quello che ha sottoscritto l’originaria obbligazione con l’istituzione scolastica od educativa qualora il credito sia nel frattempo stato ceduto, sia nel caso di cessione pro soluto che pro solvendo;

- nel caso sia avvenuta cessione del credito, se detta cessione sia avvenuta pro soluto;

- gli estremi del documento giustificativo del debito – ad es. numero della fattura o della sentenza, la descrizione della causale della fattura, scegliendola dall’elenco di quelle già censite in archivio ad es.: fattura, canone, integrazione ecc... oppure inserendone una ex-novo ;

- l’importo della somma tutt’ora dovuta.

Ciascun debito indicato tramite la rilevazione operante su SIDI potrà essere preso in considerazione solo se validato dal dirigente scolastico (cfr. Manuale utente allegato).

(…Omissis…)

Il Direttore Generale
Marco Ugo Filisetti


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Estratto


 

Ultimo aggiornamento (Venerdì 19 Aprile 2013 13:22)

 

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