Il MIUR ha pubblicato la nota 24306, 1° settembre 2016, con le istruzioni e indicazioni.

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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: UIL Scuola, Scheda – Documento, 01-09-2016
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UIL Scuola
01 Settembre 2016

Supplenze: pronta la circolare
Anno scolastico 2016-2017
Le novità rispetto allo scorso anno

Il MIUR con nota 24306 del1° settembre 2016 ha fornito ai Direttori Scolastici Regionali le istruzioni ed indicazioni operative relative all'attribuzione delle supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2016/17.

Di seguito le novità introdotte rispetto alle indicazioni operative dello scorso anno:

  1. è possibile conferire incarichi a tempo determinato anche ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato;
  2. i posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie.
  3. Il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee solo fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia in possesso del previsto titolo di studio di accesso.
  4. le domande di messa a disposizione sui posti di sostegno devono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati/specializzati;
  5. relativamente alla scuola primaria i posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato. Le ore da considerare devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore;
  6. i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

La UIL Scuola ha segnalato, relativamente a quest'ultimo punto, l'inutilità di ribadire quanto previsto dalla Legge 107/2015, in quanto non solo non rappresenta una problematica imminente ma di urgente intervento normativo.


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Ultimo aggiornamento (Domenica 04 Settembre 2016 23:23)

 

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