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MIUR, 19 dicembre 2013, N. 9823


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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione ministeriale delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio Uff. 7
MIUR.AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALE(U).0009823.19-12-2013

AVVISO

Oggetto: Prospetto importi corrisposti dal M.I.U.R. per l’annualità 2013 a Comuni interessati dagli oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (TARSU/TIA).

L’art. 33 bis del decreto legge n. 248 del 2007, convertito nella L.n. 31/08 prevede che per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell’Istruzione provvede dall’anno 2008 a corrispondere direttamente ai Comuni la somma annua di 38.734.000 euro quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio.

I criteri e le modalità di corresponsione delle somme ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono stati concordati nell’ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 20

marzo 2008.

Al comma 5 del medesimo Accordo è stato previsto che, a partire dal 2009, ai fini del riparto del contributo, si terrà conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 33 del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008, n.31.

L’applicazione puntuale dei criteri e modalità previsti al comma 5n dell’Accordo di Conferenza Stato- Città e autonomie locali del 20 marzo 2008 è stata rinviata al 2011, poiché la normativa relativa alla gestione dei rifiuti e delle raccolte differenziate, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al momento della definizione del riparto relativo alla annualità 2009 e 2010 era in via di aggiornamento per il recepimento della Direttiva Quadro 98/2008/CE.

Il punto a) della delibera del 21 dicembre 2011 della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha previsto in attuazione del precitato comma 5 , in sede di prima applicazione, una quota pari all’1% dell’ammontare complessivo del contributo annuo da ripartire tra i Comuni che nel 2008

hanno raggiunto una raccolta differenziata pari alla percentuale minima del 45%.

Nella delibera del 28 novembre 2013 della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali di attuazione, per l’anno 2013, del punto 5 del suddetto Accordo del 20 marzo 2008 è stato condiviso di assegnare per l’anno 2013 una quota pari al 3 % dell’ammontare del contributo annuo del MIUR ai Comuni che hanno raggiunto nel 2010 una raccolta differenziata pari alla percentuale minima del 50% , come previsto nell’articolo 1 comma 1108 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Tenuto conto dei dati forniti dall’ISSPRA circa il numero di Comuni che nel 2010 hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata pari al 50%, ai quali viene riconosciuta una quota aggiuntiva rispetto al contributo forfetario già

assegnato in base all’art. 33 bis del decreto legge n. 248 del 2007, convertito nella L.n. 31/08, si è ritenuto di procedere dividendo i 38.734.000 di euro in due quote: una assegnata a tutti i Comuni secondo il criterio previgente, la seconda solo tra i Comuni che hanno raggiunto almeno il 50% di raccolta differenziata, sempre secondo i criteri previgenti.

Ciò premesso, sulla base di quanto previsto nell’Accordo integrativo sopra richiamato e della delibera del 28 novembre 2013 , sono stati determinati gli importi riportati nell'allegata tabella ( QUOTA A: assegnata a tutti i comuni con criterio previgente e QUOTA B: per i Comuni che hanno raggiunto il 50% di raccolta differenziata), già erogata ai Comuni interessati.

Le somme sono erogate ai Comuni interessati nel presupposto che con il pagamento ogni diritto, pretesa o ragione sia quietanzato per l’annualità in oggetto e che, nei casi in cui la gestione del servizio rifiuti, unitamente alla riscossione della relativa entrata, sia o sia stata per la parte del periodo in argomento, affidata dal Comune ad un terzo gestore affidatario in regime di TIA, il Comune percettore delle somme di cui al presente accordo provvederà al riversamento delle quote di rispettiva competenza al gestore stesso, sollevando il MIUR da ogni diritto, pretesa o ragione che potrebbe esser vantato dal terzo gestore affidatario.

Roma, 18 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Tabelle allegate

(…Omissis…)


 

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Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Lunedì 06 Gennaio 2014 00:01)

 

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