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MIUR, Avviso




Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale Scolastico

AVVISO

Relazione tra il Tirocinio Formativo Attivo e le c.d. “abilitazioni verticali”, “a cascata” o, comunque, appartenenti ad ambiti disciplinari – Valutazione dei titoli relativi ai diplomi di abilitazione.

Pervengono numerosi quesiti in ordine alla possibilità di conseguimento delle c.d. “abilitazioni a cascata”, o “verticali”, o “d’ambito” attraverso il percorso previsto per il TFA,

unitamente alle richieste di valutazione delle abilitazioni conseguite.

Con la presente nota si intendono fornire gli opportuni chiarimenti.

Il Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, ed in particolare l’allegata “Tabella A/2”, indica la “Corrispondenza delle abilitazioni”, ovvero quali diplomi di abilitazione conseguiti a seguito della partecipazione ai concorsi per le classi elencate nella colonna 1, sono validi anche per gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso indicate nella colonna 2. Attraverso il Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, invece, sono stati costituiti i cosiddetti “Ambiti Disciplinari” per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse.

Le stesse norme sono state utilizzate anche per i titoli di abilitazione conseguiti attraverso le SSIS. In analogia, le abilitazioni che si andranno a conseguire attraverso i percorsi di TFA, ai fini dei concorsi per titoli ed esami e dell’inserimento nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze da graduatoria d’istituto, hanno le validità di cui alla seguente tabella:

Abilitazione conseguita attraverso TFA

Valenze

A025

A028

A028

A025

A029

A030

A030

A029

A038+A047

A049

A043

A050

A045

A046

A046

A045

A049

A047


A048

A050

A043

A051

A043


A050

A052

A043


A050


A051

Al termine delle procedure di selezione, il candidato che risulta in posizione utile per partecipare a più di una procedura di abilitazione, opta per una sola di esse.

Si richiama quanto al momento prescritto nella “Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. n. 27del 15 marzo 2007 ed integrata con D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (Legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006)”, utilizzata ad oggi per la valutazione dei titoli per l’accesso alle graduatorie d’istituto di seconda fascia, nella quale al punto A.4) viene previsto: “Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato.”

Il Direttore Generale
(Luciano Chiappetta)


Estratto

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 10 Ottobre 2012 00:18)

 

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