TFA: Contingente di personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale
Tirocinio Formativo Attivo: contingente di personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all'art. 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010. Atto in corso di registrazione. (Decreto Interministeriale n. 210 del 26 marzo 2013) |
|
Documentazione disponibile >>>
MIUR, MEF, 26 marzo 2013, Decreto interministeriale n. 210 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Decreto interministeriale n. 210 Decreto Interministeriale,concernente il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all’art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (…Omissis…) DECRETA Art. 1 1.Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'articolo 1-comma 4-della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione in posizione di esonero e semiesonero presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche. Tale contingente viene determinato, per il solo anno scolastico 2012 - 2013, nella misura di 771 unità complessive di esonero totale. La ripartizione dei posti tra i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, nonché i posti nei corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è effettuata secondo le allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto. Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione per l’attività di tutor, dovrà attenersi a quanto già previsto dal decreto ministeriale 8 novembre 2011. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie e l’elenco dei tutor impiegati agli Ambiti territoriali ed agli Uffici scolastici regionali interessati, anche al fine della modifica del Relativo contratto individuale di lavoro. Art.2 Gli incarichi di tutor coordinatore e di tutor organizzatore saranno svolti secondo le modalità, l’orario di servizio e i vincoli derivanti dal D.M. 249/2010 e del D.M. 8 novembre 2011. L’incarico comporta, per l’ anno scolastico 2012-2013, l’esonero totale o parziale dall’insegnamento secondo quanto previsto dall’art. 11 del citato decreto n. 249/ 2010. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. F:to IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE MINISTRO DELL’ECONOMIA E
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella A Numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli parziali al 50% dell’orario di insegnamento per i tutor coordinatori
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELLA B Numero tutor con esonero parziale al 50% dell’orario di insegnamento, da assegnare per ogni ateneo per i corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento (Giovedì 28 Marzo 2013 11:29)