La nota del MIUR è indirizzata alle università, ma sua lettura è utile anche ai corsisti.

 

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MIUR, Nota e schede di lavoro


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Magnifici Rettori delle Università
LORO SEDI
Al Presidente della CRUI
Conferenza dei Rettori delle Università italiane

Oggetto: Percorsi di TFA ai sensi del DM 249/2010. Schede di lavoro.

A conferma e integrazione della nota trasmessa dai Capi Dipartimento per l'Istruzione e per l'Università, l'AFAM e la Ricerca, si intendono fissare alcuni livelli essenziali delle prestazioni per quanto attiene in particolare lo svolgimento del tirocinio nell'ambito dei percorsi di Tirocinio formativo attivo.

L'obiettivo più generale è, però, quello di garantire agli aspiranti la possibilità effettiva di seguire i corsi e di ottenere, una volta positivamente valutati in itinere e nell'esame finale, il titolo di abilitazione in tempo utile per poterne fruire sin dal prossimo anno scolastico. Pertanto la presente comunicazione si articola in "schede di lavoro", che potranno implementarsi nel seguito, inerenti approfondimenti e suggerimenti sui profili più controversi riguardanti l'attuazione dei percorsi in oggetto.

Premessa

Come è noto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l0 settembre 20l0, n. 249 (di seguito DM 249/2010), prevedeva una stretta collaborazione tra Atenei, Istituzioni scolastiche e Amministrazione supportata da una serie di atti che, nel corso di questa fase di prima attivazione, ha comportato sfasature temporali e difficoltà di applicazione delle procedure previste. La complessa fase di attuazione ha trovato risposte diversificate da parte degli USR e degli Atenei e la tempistica non sempre ha consentito di ricorrere sistematicamente alla conferenza regionale di coordinamento, integrata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell'articolo 5 comma l del Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139: questa resta comunque la via maestra per pervenire ai risultati previsti dal DM 249/2010 e per sviluppare la necessaria collaborazione.

Il Ministero, attraverso un apposito gruppo di lavoro, che fa capo al Dipartimento per l'Istruzione, sta puntualmente registrando le criticità e le possibili soluzioni, sia trovando soluzioni che possano garantire una ordinata conclusione del presente primo ciclo di TF A, sia predisponendo le modifiche necessarie in vista dell' attivazione del secondo ciclo. A tal fine, è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. cui indirizzare quesiti e osservazioni.

Come già espresso nella nota citata, è esigenza dell'Amministrazione e giusta ottemperanza alle legittime aspettative dei corsisti che i percorsi di TFA si concludano, con lo svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 10 comma 8 del Decreto, auspicabilmente entro la fine dell'anno scolastico o comunque, in casi eccezionali e documentati, da comunicare all'USR con una tempistica precisa degli adempimenti, entro il periodo settembre/ottobre. La chiusura dei percorsi entro la fine dell'anno scolastico, occorre ribadirlo, costituisce un obiettivo prioritario, perché le difficoltà nell'attuazione non possono, in alcun modo, ricadere su chi ha affrontato prove selettive e sta affrontando oneri e sacrifici confidando negli Atenei, nelle istituzioni Scolastiche e nell' Amministrazione. L'Amministrazione predisporrà comunque, stante la loro particolare situazione, forme di tutela a favore dei "congelati SSIS" ai fini dello scioglimento della riserva e dei conseguenti diritti.

Esistono, come è noto, situazioni estremamente variegate, differenziate a volte per singolo ateneo o percorso.

La presente nota non intende assolutamente mettere in discussione quanto già realizzato nelle realtà che hanno saputo ovviare alle difficoltà volta a volta emerse, soprattutto grazie al radicamento delle esperienze compiute attraverso le previgenti scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e che hanno già dato garanzie della conclusione dei percorsi nei termini previsti, ma piuttosto supportare con chiarificazioni e suggerimenti quelle Università che, per vari motivi, si trovano in difficoltà.

Schede di lavoro

1. Attività di tirocinio.

Come è noto, il DM 249/2010 prevede che il tirocinio abbia un peso di 19 crediti formativi universitari, pari a 475 ore. Vale, ovviamente, la definizione di CFU, ben nota agli Atenei, in base alla quale il CFU è la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenza e abilità nelle attività formative previste. Convenzionalmente, a un CFU corrispondono 25 ore, una parte delle quali deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Le ore di tirocinio effettivo, da svolgersi nelle modalità più oltre indicate, sono dunque di norma tra 6 e 8 per ogni CFU con la precisazione che tali valori sono da intendersi come soglia "minima" di tirocinio effettivo e che tale livello si riferisce soltanto a questo anno di primo avvio. Ciò rappresenta, a tutti gli effetti, il livello minimo di impegno diretto, di norma tra le 150 e le 200 ore, dimezzate nel caso di corsisti che abbiano svolto almeno 360 giorni di servizio. Queste ore non sono dedicate esclusivamente all'essenziale presenza in classe, ma devono essere ripartite tra le diverse attività che caratterizzano la funzione docente: osservazione nella classe del tutor o in altre classi, osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti, attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi (con la supervisione del tutor), quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF; partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe), e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento; partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.).

Il progetto di tirocinio può quindi opportunamente calibrare le varie attività, ivi comprese, come previsto dal decreto e per un ammontare minimo di 18/24 ore, quelle rivolte all'integrazione scolastica degli alunni disabili, che possono essere svolte anche in altre sedi scolastiche e avvalendosi della collaborazione dei Centri territoriali di supporto. Le ore restanti sono dedicate, per l'appunto, allo studio del materiale (il POF delle istituzioni scolastiche, le progettazioni didattiche, il PEI), degli eventuali testi assegnati, nonché alla redazione di relazioni o progetti.

2. Attività di tirocinio per le classi di concorso delle lingue straniere Arabo, Cinese, Giapponese, Russo.

L'apertura di percorsi di tirocinio preposti all'acquisizione dell'abilitazione su alcune lingue straniere, e segnatamente l'arabo, il cinese, il giapponese, il russo, risponde alla riforma degli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado, che contempla la possibilità di attivare tali insegnamenti, del resto già introdotti, in via sperimentale o come potenziamento dell'offerta formativa, in diverse istituzioni scolastiche. Per quanto concerne le attività di tirocinio, si impone l'utilizzo di strategie innovative, tanto per quanto riguarda l'individuazione dei tutor, quanto per ciò che attiene lo svolgimento del tirocinio. Innanzitutto, occorre coinvolgere, anche attraverso l'intervento degli USR, le istituzioni scolastiche ove tali percorsi siano attivi. L'attività formativa può essere comunque integrata attraverso accordi con gli istituti di cultura o enti di formazione riconosciuti con l'ausilio degli enti di rappresentanza dei Paesi con preminente uso delle lingue interessate; prevedere il coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività di insegnamento tenute presso gli atenei o sul territorio. Nel caso in cui non sussistano istituzioni scolastiche che abbiano attivato percorsi ordinamentali o di potenziamento dell'offerta formativa, il progetto di tirocinio, oltre a prevedere le attività in accordo con i predetti soggetti, dovrà comunque contemplare una serie di attività con docenti di altre lingue straniere, inerenti le competenze trasversali di didattica della lingua, e presso istituzioni scolastiche (organi collegiali, POF, etc.).

3. Aspetti organizzativi

3.1 Scuole "accoglienti".

L'articolo 15, comma 23 del DM 249/2010, come più volte ribadito, stabilisce che, sino alla predisposizione degli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti, le università stipulino convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell' istruzione (statali o paritarie), di intesa con gli uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio. Dunque gli elenchi delle istituzioni accreditate, attualmente in fase di predisposizione, varranno a decorrere dal II ciclo di TFA.

3.2 Tutor coordinatori.

Il provvedimento è stato sottoscritto dai ministeri concertanti ed è in corso di registrazione alla Corte dei Conti. Pertanto gli Atenei e gli Uffici scolastici regionali sono invitati a darvi seguito per quanto di competenza, procedendo rispettivamente alla nomina dei tutor, con la conseguente decretazione degli esoneri e provvedimenti connessi, e alla conseguente integrazione, là ove non ancora avvenuta, dei Consigli di corso di tirocinio.

In assenza di domande per una classe di concorso, si potranno, nell'ordine, aprire bandi con condizioni meno stringenti, riducendo gli anni di servizio richiesti e, se del caso, riducendo a due i requisiti; utilizzare le vecchie graduatorie dei supervisori; utilizzare graduatorie formulate per classi di concorso affini. Casi di ulteriore difficoltà dovranno essere comunicati alla mail dedicata e risolti con l' ausilio dell' Amministrazione.

4. Riconoscimento di crediti formativi

Il DM 249/2010 prevede che, per i docenti in possesso di almeno 360 giorni di servizio, siano considerati assolti 10 dei 19 crediti di tirocinio e 9 dei 18 crediti di didattiche e laboratori disciplinari. Resta impregiudicata la possibilità di disporre, valutando i singoli casi, ulteriori o altre riduzioni: per fare un solo esempio, un aspirante che sia già in possesso della specializzazione sul sostegno non ha la necessità di affrontare i 3 CFU di tirocinio dedicati ad alunni disabili e i 6 CFU di Scienze dell' educazione dedicati ai bisogni speciali. Stante la pluralità di titoli che certificano livelli di conoscenze già acquisiti, si rimanda la valutazione e il riconoscimento dei crediti all'autorità dei Consigli di corso di tirocinio, unici soggetti atti a raffrontare, caso per caso, i titoli posseduti con gli insegnamenti impartiti e le competenze da acquisire.

Si rammenta la necessità, una volta decisi i crediti da riconoscere a ciascun candidato, di comunicarglieli insieme con il programma degli insegnamenti da seguire.

5. Titoli di preferenza

Per quanto riguarda l'accesso ai percorsi, il DM 249/2010 prevede, all'articolo 15, comma 14, che "in caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane". Si tratta di una disposizione che nulla ha a che fare con la valutazione dei titoli di servizio prevista al precedente comma 13, lettera a), ma che ha valore assoluto: tra il candidato che non abbia servizio e il candidato che abbia un giorno di servizio, prevale quest'ultimo. Tale disposizione è stata ribadita dalla FAQ numero 24 e più volte comunicata per le vie brevi. Risulta che alcuni atenei abbiano adottato comportamenti difformi. Per evitare che si in generi un ulteriore contenzioso, le autorità preposte sono invitate ad agire in auto tutela, ammettendo ai percorsi, in sovrannumero, i soggetti che siano stati erroneamente esclusi, adottando gli opportuni strumenti compensativi, stante il fatto che i percorsi sono già iniziati e spesso in una fase avanzata di realizzazione.

L'ammissione in sovrannumero deve essere accompagnata dalla riduzione degli obblighi di frequenza al solo periodo residuo delle attività formative previste, prevedendo adeguate forme di compensazione stabilite dal Consiglio di Tirocinio.

6. Consigli di tirocinio

Si precisa che il Consiglio di tirocinio può considerarsi costituito anche in attesa della nomina dei Tutor Coordinatori e dei due Dirigenti delle scuole accoglienti. Infine, è consentita la possibilità di nominare un Consiglio di Tirocinio che unifichi più TF A afferenti allo stesso Dipartimento universitario.

 


Estratto

Percorsi di TFA ai sensi del DM 249/2010. Schede di lavoro
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N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.

 

 

 

Ultimo aggiornamento (Domenica 21 Aprile 2013 19:23)

 

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