Il Consiglio Universitario Nazionale nella seduta del 12 settembre ha espresso il suo parere sullo “Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, N. 249..

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CUN, 12 settembre 2012, N. 1473, Parere


Ministero dell’Istruzione , dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 1473

Al Ministro
Spedito il 12/9/2012 S E D E

OGGETTO: Parere sullo “Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, N. 249.

Adunanza del 12 settembre 2012

IL CONSIGLIO UNIVERISTARIO NAZIONALE

Vista la nota del Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca – Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario – Segreteria – prot. n.170 dell’11.09.2012 con cui si trasmette la richiesta sullo Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, N. 249;

formula le seguenti osservazioni:

  1. Lo schema di Regolamento in oggetto individua al comma 1ter dell’art.15 gli aventi diritto alla partecipazione ai percorsi formativi abilitanti speciali, ma non indica una procedura di programmazione dell’offerta formativa degli atenei per tali percorsi, che consenta di far incontrare la domanda con l’offerta sul territorio nazionale. Pertanto è necessario prevedere un Decreto attuativo che indichi la procedura e gli eventuali criteri di priorità e selezione da adottare nel caso in cui il numero di richieste sia maggiore dell’offerta.
  2. 2. Nel comma 1 dell’art.15 del DM 249/10, la possibilità di ottenere l’abilitazione mediante il solo Tirocinio Formativo Attivo era prevista originariamente in via transitoria per coloro che all’entrata in vigore dello stesso decreto erano in possesso dei requisiti indicati, ovvero erano iscritti nell’anno accademico 2010/11 a una delle lauree magistrali finalizzate al conseguimento dei requisiti stessi. Si propone che tale possibilità, con il nuovo decreto, venga estesa a coloro che risultano iscritti a tali lauree magistrali negli anni accademici 2011/2012 e 2012/13 e comunque fino all’avvio delle Lauree magistrali a numero programmato di cui agli articoli 7 e 8 del DM 249/10.
  3. Si propone che le modalità specifiche relative allo svolgimento e alla valutazione delle prove di accesso (articolazione delle prove e punteggi), indicate ai commi da 5 a 11 dell’art. 15 del DM 249/10, sempre mantenendo il carattere nazionale di una parte delle prove stesse, nella nuova versione dell’art.15 siano cancellate e demandate a uno specifico Decreto Ministeriale da emanare con cadenza annuale, in analogia con la sperimentata pratica per gli accessi ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale (Legge 264/99).
  4. Vista l’introduzione dei percorsi formativi abilitanti speciali, che valorizzano le attività di servizio degli insegnanti non di ruolo, si propone che col nuovo Regolamento sia modificata la valutazione del servizio prestato ai fini dell’accesso ai TFA non speciali, indicata nel comma 13 lettera a) dell’art.15 del DM 249/10, in modo che il punteggio assegnato per il servizio sia equilibrato rispetto ai punteggi conseguibili con le prove di accesso.

IL PRESIDENTE


Estratto

Ultimo aggiornamento (Venerdì 14 Settembre 2012 10:50)

 

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