Decreto Ministeriale n. 638 del 23 agosto 2017, e la Tabella con i numeri.

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1.1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MIUR, Avviso e N,
0036708.24-08-2017»

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
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Giovedì, 24 agosto 2017

D.M. 638 del 23-8-2017- Contingente tutor presso i corsi universitari

Decreto Ministeriale n. 638 del 23 agosto 2017, che definisce il contingente del personale con funzione di tutor presso i corsi universitari di Scienze della Formazione propedeutici all' insegnamento

Documenti Allegati [N.d.R.: sul sito del MIUR*]
DM638_17.zip


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Estratto

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV
Personale docente ed educativo
MIUR.AOODGPER.Registro ufficiale (U).0036708.24-08-2017

Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: trasmissione D.M. 638/17 relativo al contingente del personale con funzione di tutor presso i corsi universitari propedeutici all' insegnamento

Si trasmette, in allegato, il Decreto Ministeriale n. 638 del 23 agosto 2017, che definisce il contingente del personale con funzione di tutor presso i corsi universitari di Scienze della Formazione propedeutici all'insegnamento. Nel chiedere alle SS.LL. di provvedere agli adempimenti conseguenti a partire dalla trasmissione agli Atenei interessati, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo si sottolinea la necessità di un’attenta ricognizione del reale fabbisogno dei singoli Atenei per procedere, previa interlocuzione con questi ultimi, all’eventuale ridefinizione dei contingenti assegnati ai medesimi per le esigenze relative ai corsi di laurea di Scienze dalla Formazione primaria nei limiti dei contingenti regionali previsti dalla tabella A allegata al Decreto Interministeriale 26 marzo 2013 n. 210, tabella che ad ogni buon fine si allega alla presente.

In secondo luogo, si prega di evidenziare ai responsabili dei corsi la necessità di comunicare tempestivamente i nominativi del personale in parola, per consentire agli Uffici e alle istituzioni scolastiche una corretta programmazione dell’impiego delle risorse dell’organico dell’autonomia.

Per quanto riguarda invece il contingente relativo ai percorsi per l’insegnamento della scuola secondaria, si daranno successive indicazioni a seguito dell’attuazione del D.lgs 59/17

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli

Allegati
1.        Decreto Ministeriale n. 638  del 23 agosto 2017
2.        Tabella A allegata al Decreto Interministeriale 26 marzo 2013 n.210


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link*»

MIUR
http://www.miur.gov.it/


 

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Link/siti
esterni
non
collegati

RS > Il materiale è raccolto come documentazione personale; non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo degli atti/pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, un sindacato/patronato/CAAF o uno specialista qualificato/professionista abilitato per un parere, una consulenza o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.

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N.d.R.

1.2) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MIUR, DM0000638.23-08-2017
»

MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000638.23-08-2017

Il Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 1994 e in particolare l'art. 456 comma 13;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitario, e in particolare l'articolo 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria;

VISTA la legge 3 agosto 1998 n.315, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca, e in particolare l'articolo l che al comma 4 prevede l'utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e, al comma 5, per le medesime finalità, l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola primaria, nel limite del contingente previsto all'articolo 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo l della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e successive modificazioni e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) e lettera c), n. 2, che, nel delegare il governo all' adozione di un decreto legislativo concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, confermano l'assetto didattico e organizzativo del corso di laurea abilitante in scienze della formazione primaria come disciplinato dalla normativa vigente e in particolare dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in particolare l'art. 12 comma l, il quale prevede che "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalità e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresì definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo l, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315".

VISTO il sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e, in particolare: l'articolo 3, comma 2, che ha definito le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria; l'articolo 11, comma 5 bis, in base al quale "La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, concernente disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutori ali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto l0 settembre 2010, n. 249;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, con il quale sono stati determinati i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all'articolo Il, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2014 n. 548 con il quale è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata;

VISTO Il decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 agosto 2015 n. 623 è stato ulteriormente prorogato per l'anno accademico 201512016 il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata;

VISTO Il decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2016 n. 376 è stato ulteriormente prorogato per i successivi anni accademici il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata qualora non intervengano variazioni nei corrispettivi capitoli di bilancio.

VISTA La legge 11 dicembre 2016 n. 232 e in particolare la Tabella VII degli Stati di previsione;

CONSIDERATA la congruenza dei contingenti di cui al citato DM 210/2013 per le eventuali necessità inerenti i successivi anni accademici, nel rispetto dei limiti delle attuali disponibilità di bilancio, secondo quanto disposto al citato articolo Il, comma 5- bis del DM 249/2010;

RITENUTO necessario provvedere ad assicurare la continuità nello svolgimento dei compiti tutoriali presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;

DECRETA

Art. 1
Contingente utilizzazioni

1.     Per le finalità di CUI m premessa, è confermato il limite massimo di utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, nella misura di 356 esoneri complessivi per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli parziali al 50 dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori.

2.     La quota restante delle 771 unità complessive di esonero totale sarà destinata ai tutor dei percorsi di formazione iniziale triennale per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo quanto stabilito all'articolo 12, comma 1 del D.legs 59 del 13 aprile 2017.

Art. 2
Corsi di laurea in scienze della formazione primaria

1.     Il contingente assegnato agli Atenei per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso i corsi di laurea di scienze della formazione primaria è prorogato per l'anno scolastico 2017/18.

2.     Al fine di ottemperare alle esigenze tutoriali emerse nell'anno accademico 2016/2017, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale competente è autorizzato a procedere alla redistribuzione presso gli atenei del contingente assegnato ai sensi della tabella A di cui al decreto interministeriale 26 marzo 2013, n. 2010.

Art. 3
Procedure di selezione

1.     Alla selezione ovvero alla conferma del personale di cui all'articolo 2 si procede ai sensi dell'articolo Il del decreto del Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, e degli articoli l e 2 del decreto attuativo 8 novembre 2011.

2.     Le procedure di cui al comma l si concluderanno in tempo utile per consentire agli Uffici scolastici regionali l'emanazione dei relativi decreti di esonero con decorrenza dallo settembre 2017, al fine di garantire l'eventuale e pronta copertura dei relativi posti, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo l, comma 79 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

LA MINISTRA DELL' ISTRUZIONE, DELL'UN1VERSITA' E DELLA RICERCA
Valeria Fedeli


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Estratto

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

TABELLA A

Numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli parziali al 50 dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori

ABRUZZO

10

BASILICATA

5

CALABRIA

13

CAMPANIA

28

EMILIA ROMAGNA

23

FRIULI VENEZIA GIULIA

15

LAZIO

13

LIGURIA

9

LOMBARDIA

69

MARCHE

26

MOLISE

4

PIEMONTE

18

PUGLIA

25

SARDEGNA

17

SICILIA

28

TOSCANA

16

UMBRIA

8

VENETO

29

TOTALE

356

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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link»

MIUR
http://www.miur.gov.it/


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Link/siti
esterni
non
collegati

RS > Il materiale è raccolto come documentazione personale; non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo degli atti/pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, un sindacato/patronato/CAAF o uno specialista qualificato/professionista abilitato per un parere, una consulenza o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.

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N.d.R.

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Ultimo aggiornamento (Venerdì 25 Agosto 2017 10:06)

 

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