1) Fonte» UIL Scuola_Com_2018-06-29»

Federazione UIL Scuola RUA
Roma, 28 giugno 2018

Firmato l’accordo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
È terminata con la firma dell’accordo la trattativa al Miur per il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19

Dopo l’accordo sulla distribuzione delle risorse per la valorizzazione professionale dei docenti e quello sul passaggio dei docenti da ambito a scuola, ancora una volta attraverso la contrattazione un altro tassello va a posto. L’accordo pone particolare attenzione agli alunni con disabilità e agli insegnanti con figli minori di 12 anni.

Di seguito le novità più rilevanti

Assegnazioni provvisorie:

  • sono stati eliminati il requisito della convivenza per poter richiedere il ricongiungimento al genitore e l’obbligo di dover esprimere tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere scuole di altri comuni.
  • è stata reintrodotta la possibilità di ricongiungersi ai parenti e agli affini purché conviventi;
  • sono state rese più chiare alcune modalità che riguardano la valutazione dell’ordine delle preferenze e il trattamento dei docenti titolari su posto di sostegno che richiedono l’assegnazione interprovinciale.

L’assegnazione sarà disposta esclusivamente su scuola e potrà essere richiesta, posto che ne ricorrano le condizioni, da tutti i docenti. Confermata così anche l’eliminazione del vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione.

Assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno per i docenti di ruolo sprovvisti di titolo specifico.

Il personale docente che sta per concludere il corso di specializzazione o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno in subordine ai docenti supplenti provvisti di titolo e inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto. Avranno la priorità i docenti con figli disabili o fino ai 12 anni.

Utilizzazioni
L’unica novità di rilievo riguarda le utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici. È stato previsto che su eventuali disponibilità che dovessero risultare dopo le operazioni di utilizzo previste dall’art. 6 bis, possono essere utilizzati docenti di ruolo solo in assenza di aspiranti supplenti abilitati inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto.


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL Scuola
www.uilscuola.it

UIL Scuola
Dove


<
Link/siti
esterni
non
collegati

RS non ha meriti e non è responsabile dei contenuti raccolti. Il materiale è raccolto come documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.


<
N.d.R.

Documentazione correlata e/o richiamata»

Assegnazioni provvisorie personale scuola: sottoscritta intesa MIUR-Sindacati


<
Link/siti
interni

> www.reporterscuola.it - info[at]reporterscuola.it

Ultimo aggiornamento (Venerdì 29 Giugno 2018 23:45)

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna