Da leggre la decisione della Corte Dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte.

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Il limite in questo caso riguardava le ore di docenza di una specifica situazione, ma la disamina riguarda tutte le situazioni di sforamento orario comunque effettuato? Inoltre il dirigente scolastico può in tutti i casi di sforamento vedersi “…ricusa[re] il visto e la conseguente registrazione del decreto [sopra indicato;]” e subire ” … la trasmissione alla Procura Regionale […Omissis…] per quanto in motivazione.”

RS

1) Documentazione >

CORTE DEI CONTI, SEZIONE PIEMONTE, Deliberazione n. 50/2014/SRCPIE/SUCC, Comunicato


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CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Deliberazione n. 50/2014/SRCPIE/SUCC

[…Omissis…]

Premesso in

FATTO

Con la nota sopra indicata la Ragioneria Territoriale dello Stato di Novara/Verbano Cusio Ossola trasmetteva, unitamente alle relative osservazioni ostative al visto, il contratto oggi in esame ai sensi dell’articolo 10 decreto legislativo n. 123/2011.

Con il contratto individuale di lavoro a tempo determinato n. 4146 del 25 ottobre 2013 il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di […Omissis…] assegnava al sig. […Omissis…], già docente a tempo determinato presso il medesimo istituto, l’incarico di docenza per n. 4,5 ore settimanali, al fine di assicurare l’attività di docenza nelle ore alternative all’insegnamento della religione cattolica.

La particolarità della vicenda attiene alla circostanza che così facendo, avendo il sig. […Omissis…] un impegno come docente di scuola primaria per n. 24 ore settimanali, si veniva a determinare un superamento della soglia delle 24 ore settimanali, previste dalla contrattazione collettiva come ordinario orario di cattedra dei docenti della scuola primaria.

Tale contratto non veniva ammesso al visto dalla Ragioneria dello Stato di Novara/Verbano Cusio Ossola sull’assunto dell’inderogabilità, nel conferimento delle supplenze ai docenti della scuola primaria, del suddetto limite delle 24 ore.

[…Omissis…]

*** *** ***

La presente deliberazione, vertendo il controllo successivo di legittimità su atti che hanno già speso i propri effetti, deve essere trasmessa alla Procura presso la Sezione Regionale del Piemonte per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità.

Cionondimeno, la Sezione ritiene di evidenziare l’elevata complessità della normativa in esame, testimoniata dall’esistenza di indirizzi contrastanti forniti dai diversi uffici scolastici regionali (cfr. nota Ufficio scolastico Toscana n. 3015 del 16 ottobre 2013 e nota Ufficio scolastico Veneto n. 13727 del 27 settembre 2013), nonché l’assenza di qualunque indirizzo operativo a livello ministeriale che chiarisca in modo uniforme la questione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto sopra indicato;

Dispone la trasmissione alla Procura Regionale per il Piemonte per quanto in motivazione.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 7 marzo 2014.

[…Omissis…]

Depositato in Segreteria il 20/03/2014


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Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Martedì 13 Maggio 2014 23:26)