La Circolare N. 966 del MEF.

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MEF, 19 novembre 2013, Circolare N. 966


Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione dei Servizi del Tesoro
Ufficio III
Uscita Ministero Economia e Finanze/DCST
Prot Num: 0171470/2013 del 19/11/2013
Circolare N. 966

(…Omissis…)

Oggetto: decreto-legge n. 104 del 12.09.2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell' 11.11.20 13 - accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto Scuola.

Si comunica che, nella Gazzetta ufficiale n. 264 dell'11.11.2013, è stata pubblicata la legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, la quale, nel recare misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, ha anche dettato disposizioni in tema di personale scolastico ed, in particolare, per il personale docente del comparto Scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti (art. 15, commi 5, 6 e 7), ai fini dell'assunzione, su domanda, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico.

Com'è noto, la materia dell'accertamento dell'inidoneità del personale docente per il successivo transito nel ruolo ATA è stata interessata, negli ultimi anni, da una pluralità di interventi, sia contrattuali che normativi (Contratto collettivo nazionale integrativo del 25.06.2008, art. 19, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 6.07.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15.07.2011, decreto ministeriale n. 79 del 12.09.2011, in G.U. n. 293 del 17.12.2011, art. 14, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 6.07.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7.08.2012, quest'ultimo peraltro abrogato dalla nuova legge) che, sovente, senza alcuna opera di coordinamento e di armonizzazione rispetto all'attuale sistema delle competenze degli organismi sanitari, hanno individuato nelle Commissioni mediche operanti presso le Aziende sanitarie locali, in luogo delle Commissioni mediche di verifica di questo Ministero, gli organismi chiamati ad esprimere tali tipologie di giudizi nei riguardi del personale docente del com parto Scuola.

In particolare, si rammenta come la competenza della Commissione medica ASL, nei casi di specie, era richiamata dal citato art. 19, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 6.07.2011 e dal relativo decreto attuativo (PM MIUR del 12.09.2011 ).

Ora la materia risulta ridisciplinata, come detto, dalla legge n. 128 deIl'8.11.2013, la quale, all'art. 15, comma 5, stabilisce che, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, " ... /e commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale".

Il comma 7 del medesimo art. 15, che sembra prevedere una sorta di generale verifica straordinaria per i docenti già dichiarati inidonei anteriormente alla data di entrata in vigore della norma, stabilisce, poi, che anche la nuova visita è effettuata a cura " ... delle commissioni mediche competenti .... ", integrate secondo le previsioni di cui al comma 5 sopra cennato.

AI riguardo appare opportuno evidenziare che, proprio in ordine alle competenze degli organismi sanitari, è intervenuta una modifica in sede di conversione del decreto-legge; infatti, il testo originario del comma 5 dell'art. 15 operava, ancora, il riferimento alle Commissioni mediche (integrate) operanti presso le Aziende sanitarie locali, ma, con la legge di conversione, il predetto riferimento ai Collegi costituiti presso le ASL è stato eliminato, precisando e in tal modo interpretando, ad avviso della scrivente, la portata della norma in relazione all'individuazione dell'organismo medico-legale competente, la quale, ora, non può che essere effettuata sulla base della generale normativa procedurale vigente per gli accertamenti in ordine all'idoneità, inidoneità ed altre forme di inabilità.

In base a tale disciplina procedurale, gli accertamenti delle condizioni di idoneità del personale docente risultano di competenza delle Commissioni mediche di verifica di questo Ministero, sia secondo le norme contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, attuativo del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 (vd., rispettivamente, art. 3 per la ripartizione dei carichi di lavoro fra le tre tipologie di organi medico-legali, ed art, 6, comma 5, per gli accertamenti in ordine all'idoneità, inidoneità od altre forme di inabilità) che in base al regolamento di cui al D.P.R. n. 171 del 27.07.2011, il quale, infatti, all'art. 4, richiama le competenze degli organismi di accertamento medico previsti dagli artt. 6, 9 e 15 del predetto D.P.R. n. 461 del 2001, e successive modificazioni.

In base a quanto sopra esposto, nel momento in cui pervengano alle Commissioni mediche di verifica fascicoli relativi a personale docente della scuola, nei quali si chieda l'accertamento dell'inidoneità alla funzione di docenza, e l'idoneità ad altri compiti, tali fascicoli dovranno essere regolarmente istruiti da parte delle Commissioni mediche di verifica, in quanto nella materia risulta, come detto, operante la competenza delle Commissioni mediche di verifica, e non delle Commissioni mediche delle ASL.

La presente circolare è inviata anche al competente Ufficio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il quale è invitato sia a voler diffondere il contenuto della presente agli Uffici scolastici regionali/provinciali ed agli Istituti didattici, con preghiera di attenersi alle indicazioni in essa contenute, che a voler fornire dettagliate indicazioni per l'assegnazione, ai fini della presenza alle sedute delle Commissioni mediche di verifica, del proprio rappresentante, come prescritto dalla norma, in ordine al quale sarà gradito conoscere il ruolo ed i limiti di tale figura in sede di presenza alla riunione collegiale (voto deliberativo, voto consultivo, mera possibilità di formulare osservazioni, ovvero altra specifica funzione che il MIUR riterrà di dover individuare ).

Appare, peraltro, sin da ora opportuno precisare che la visita, comprensiva, in particolare, dell'esame corporale e del giudizio diagnostico, dovrà essere esclusivamente effettuata da uno o più medici componenti la Commissione (art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 461 del 29.10.2001, ora riassettato nell'art. 198, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 15.03.2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, ed applicabile anche agli organismi sanitari alternativi, tra cui le Commissioni mediche di verifica, per effetto del rinvio operato dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 461 del 2001, come modificato dall'art. 1114, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 15.03.2010), mentre il rappresentane del MIUR dovrà partecipare, con le funzioni che il Ministero intenderà precisare, unicamente alla fase conclusiva della procedura sanitaria, ossia all'emissione del conclusivo giudizio medico-legale.

Sempre con riferimento alla partecipazione del rappresentante del MIUR, appare opportuno rimarcare che la convocazione a visita, oltreché al diretto interessato, dovrà essere inviata, come peraltro già previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale del 12.02.2004, anche all'Ufficio scolastico regionale, ai fini della designazione e della comunicazione del nominativo del rappresentante di detto Ministero per l'integrazione della Commissione medica prescritta dalla norma.

Appare, da ultimo, opportuno precisare che, in virtù dell'applicabilità della disciplina procedurale dettata dal D.P.R. n. 461 del 2001, avverso il giudizio in ordine all'idoneità o meno alle funzioni di docenza deve ritenersi operante la possibilità, per l'interessato, di presentare ricorso, nella via amministrativa, entro dieci giorni dalla notificazione del giudizio sull'idoneità effettuata a cura dell'Amministrazione procedente, alle Commissioni mediche di seconda istanza del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto, attraverso il richiamo all'art. 5, commi primo e secondo comma, della legge n. 416 dell'11.03.1926, ora riassettato nell'art. 194 del Codice dell'ordinamento militare, operato dall'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 461 del 2001.

Si comunica che il presente documento sarà, a breve, pubblicato sia nella rete Intranet DAG che sul portale Internet del MEF.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo CECCHERINI


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Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Domenica 01 Dicembre 2013 19:27)