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Fonte: ARAN, OA, 01-08-2016
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ARAN
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01/08/2016

SCU_100_Orientamenti Applicativi

È possibile usufruire di un periodo di aspettativa di cui all’art. 18, comma 3, del CCNL del 29.11.2007, anche per un periodo inferiore all’anno scolastico?

A tal riguardo si ritiene opportuno rilevare che l’aspettativa prevista dal terzo comma dell’art. 18 [*] sopra citato, può essere concessa al dipendente della scuola per un anno scolastico e senza assegni al fine di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Pertanto, la suddetta norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o con un soggetto privato. L’aspettativa in questione è senza retribuzione e l’anno scolastico risulta essere il periodo massimo di durata.

Infatti, la dizione letterale della norma “per un anno scolastico” si riferisce alla natura dell’aspettativa, la quale, pur essendo richiesta per un più breve periodo, come nel caso de quo, comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico.

Inoltre, una volta fruita l’aspettativa, anche se per un periodo inferiore all’anno scolastico, la stessa non potrà essere prorogata.


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Estratto

[*] CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07

[…Omissis…]

Art. 18 - Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio

1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.

L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

[…Omissis…]


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Estratto

[*] CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07

[…Omissis…]

Art. 18 - Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio

1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.

L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

[…Omissis…]


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