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TAR Abruzzo



(…Omissis…)

Quanto appena detto postula pertanto l’illegittimità degli atti impugnati, a prescindere dallo specifico vaglio giudiziario (al quale comunque il patrono ricorrente non si è sottratto) sugli effetti distorsivi che in concreto il censurato modus operandi avrebbe determinato sull’andamento generale delle procedure de quibus e sulla discontinuità valutativa della Commissione.

Rilevano infatti in modo assorbente gli illustrati deficit istruttori (associati a violazioni frontali di leggi di settore) che impongono l’azzeramento della procedura concorsuale in esame, in virtù di una loro incidenza lesiva, capace “in astratto” di viziare le concludenze della selezione, minando in radice i legittimi affidamenti dei candidati non vincitori.

“… In conclusione, (…Omissis…), assorbita ogni altra doglianza proposta nello stesso gravame introduttivo e nei motivi aggiunti, con l’intesa che l’azzeramento delle procedure concorsuali determina comunque in via conseguenziale anche l’annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria definitiva.

(…Omissis…)


Estratto


Ultimo aggiornamento (Venerdì 12 Luglio 2013 21:28)