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TAR Lazio, 30 aprile 2013, SentenzaN. 04323/2013 REG.PROV.COLL.


N. 04323/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09258/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9258 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: …

(…Omissis…)

a) del provvedimento del MIUR, con il quale è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione della batteria dei quesiti per la prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011;

b) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti o pretermessi, nei quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato i quesiti per gli aspiranti dirigenti scolastici, e degli atti della predetta commissione e del MIUR con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;

c) del complessivo procedimento di formulazione della batteria dei quesiti per la prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011;

d) della batteria dei 5663 quesiti a risposta multipla, pubblicata in data 01 settembre 2011 sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla quale estrapolare l'elenco dei 100 quesiti da utilizzare per la prova preselettiva del suddetto concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici;

e) degli atti e dell'avviso pubblicato sul sito web del MIUR in data 05.10.2011, mediante i quali l'amministrazione resistente ha disposto il tardivo l'annullamento di 975 quesiti affetti da errori, imprecisioni e refusi;

f) della batteria dei 100 quesiti selezionati, in data 12 ottobre 2011, per la somministrazione della prova preselettiva del citato concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, nei limiti dell'interesse e, segnatamente, con riferimento ai quesiti nn. 1397, 1539, 4175, 3551, 4324, 2829, 4424, 2831, 4397, 1288, 4764, 2674, 4176, 4899, 3419, 4454, 380, 1263;

g) ove occorra e per quanto di ragione, degli elenchi degli idonei alla prova preselettiva relativo alle Regioni dell'Abruzzo, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, del Piemonte, della Puglia, della Sicilia, della Sardegna, della Toscana e del Veneto, pubblicati sui siti web dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali, nelle parti in cui non contemplano i ricorrenti nel novero dei canditati ammessi allo svolgimento delle prove concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011;

per l'annullamento, con ricorso per motivi aggiunti del 6 maggio 2012:

degli elenchi degli ammessi alle prove orali per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicati:

(…Omissis…)

per l’accertamento del

diritto al RISARCIMENTO DEL DANNO conseguente alla illegittima esclusione dei ricorrenti dalla partecipazione al concorso originante un danno ingiusto da perdita di chance.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.

La infondatezza del gravame comporta ex se la reiezione della domanda risarcitoria

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso, sui motivi aggiunti e sulla domanda risarcitoria indicati in epigrafe, li respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

(…Omissis…)


Estratto

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