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Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Green pass ed accesso a servizi e attività, il Presidente Draghi firma il Dpcm del 21 gennaio
21 Gennaio 2022

Dpcm del 21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri

[… Omissis …]

Decreta

ART. 1

1) Ai sensi dell’articolo 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, della legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui all’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e di soppressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte dei soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
2) Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e da responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettera b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
3) Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.

Roma, 21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro della Salute

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Il Ministro della giustizia

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro per la pubblica amministrazione

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ALLEGATO
Attività commerciali di vendita al dettaglio

(art. 1, comma 1, lettera a)

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione;
  5. Commercio al dettaglio di articolo igienico-sanitari;
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

[N.d.R.» Il testo non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in casi di discordanza. Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di acquisire il testo ufficiale della Gazzetta Ufficiale.]

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Da/ Fonte/ Titolare»
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comunicato stampa N.
21 gennaio 2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

https://www.governo.it/


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» Web»CdM_Dcm_21GEN2022=RS_2022-01-21»
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 21 Gennaio 2022 21:16)