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MEF, 11 dicembre 2013, Circolare 44


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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale di Finanza
UFFICIO IV
MEF - RGS - Prot. 102695 del 11/12/2013 – U
CIRCOLARE N. 44

Ai Revisori dei conti
in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze presso le
istituzioni scolastiche statali
Loro Sedi

e, per conoscenza:

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
Loro Sedi

OGGETTO: Adempimenti dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso le Istituzioni Scolastiche Statali

Sono pervenuti numerosi quesiti relativi alle verifiche e controlli che i revisori dei conti sono tenuti ad effettuare sulla rendicontazione dei fondi europei assegnati dallo Stato o dalle Regioni alle Istituzioni scolastiche statali.

Tale attività, infatti, è espressamente prevista dall'art. 6, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, o. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", che così recita "i revisori dei conti (delle istituzioni scolastiche) sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei".

Al riguardo, giova precisare che la fattispecie in argomento concerne esclusivamente i controlli di secondo livello che l'Autorità di Audit dei due Programmi Operativi Nazionali (PON), a responsabilità MIUR, conduce in ordine alle attività finalizzate alla formulazione del parere a corredo della Relazione Annuale di Controllo. Tali operazioni sono quindi strettamente legate all'ambito dell'attività di una specifica Direzione Generale del MIUR che svolge le funzioni di Autorità di Audit per due specifici programmi operativi nazionali: PON «Competenze per lo Sviluppo» in ambito FSE e PON «Ambienti per l'apprendimento» in ambito FESR.

L'Autorità di Audit è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo nel suo complesso ed, in particolare, effettua le c.d. verifiche di secondo livello che si concretizzano nell'audit delle operazioni (progetti europei) su base campionaria.

Si è tuttavia rilevato, in taluni casi, che le linee guida per l'attuazione operativa degli interventi relativi alla Programmazione Operativa Regionale (POR), FSE 2007/2013, strumento, quest'ultimo, finalizzato a fornire criteri, indicazioni e standard per l'attività della specifica Autorità di Gestione del POR, soggetto a cui fanno capo i controlli c.d. di primo livello, indicano che la rendicontazione finale possa essere certificata da un revisore esterno abilitato o, nel caso di enti pubblici, dal revisore dell'Ente (o comunque organo di controllo ad esso equiparato).

Pertanto, non sembra sussistere alcuna previsione di carattere normativo, primario o secondario, che attribuisca ai Revisori dei conti, nominati in rappresentanza di questa Amministrazione, il compito della certificazione della rendicontazione finale delle spese delle Istituzioni Scolastiche riguardanti i progetti relativi alla Programmazione Operativa Regionale (POR).

In aggiunta, i principi generali che sovraintendono ai sistemi di gestione e controllo in materia di fondi strutturali prevedono (Art. 58 lettera b del Regolamento CE 1083/2006) che sia garantito il principio di separatezza delle funzioni tra glj organismi e all'interno degli organismi stessi. In altri termini, il soggetto incaricato dei controlli di secondo livello non può essere investito anche dei compiti rientranti nelle attività afferenti ai controlli di primo livello.

Si evidenzia, inoltre, che il secondo periodo del citato art. 6, comma 20, prevede che i revisori dei conti sono tenuti "a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze ".

AI riguardo, giova precisare, salvo quanto previsto dal primo periodo dell'art. 6, comma 20, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che i due revisori nominati presso le Istituzioni scolastiche, non costituendo Collegio, dovranno svolgere individualmente le verifiche o i controlli che le proprie Amministrazioni di appartenenza riterranno di volta in volta necessario richiedere, a meno che le stesse concordino preventivamente l'adempimento congiunto di tali attività.

Le SS.LL. pertanto, saranno tenute a svolgere tali ulteriori verifiche e controlli presso le Istituzioni scolastiche secondo le direttive che l'Ispettorato Generale di Finanza di questo Dipartimento riterrà opportuno diramare in ragione di specifiche e contingenti esigenze di finanza pubblica.

Il Ragioniere dello Stato
(N.d.R.: Firma illeggibile)


 

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Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Lunedì 16 Dicembre 2013 23:25)