La circolare n. 27/2017 del MEF.

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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MEF, CIRCOLARE N. 27, 06-10-2017
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XIII
ID: 82262 MEF - RGS - Prot. 181138 del 06/10/2017 - U
CIRCOLARE N. 27

Alle Ragionerie territoriali dello Stato LORO SEDI

OGGETTO: Decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera.

Sono pervenuti quesiti da diverse Ragionerie Territoriali dello Stato, volti ad ottenere conferme in ordine alla prescrizione del diritto alla liquidazione degli arretrati stipendiali derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera nei confronti del personale docente, nel caso in cui quest’ultimo venga emesso dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presentazione della domanda.

In particolare, le predette Ragionerie Territoriali hanno segnalato che, in esito al controllo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera emanati oltre i cinque anni dalla domanda degli interessati, alle proprie osservazioni circa l’ammissibilità al pagamento delle somme arretrate soltanto entro i limiti dei cinque anni antecedenti l’emanazione dei decreti stessi, in recenti casi, gli uffici emittenti hanno controdedotto sostenendo che, in presenza di una domanda tempestivamente presentata, il decreto di ricostruzione di carriera, sebbene tardivo, consenta la corresponsione di tutti gli arretrati dovuti a decorrere dai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda stessa, a nulla rilevando il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento.

Esaminati i termini della questione, si osserva, preliminarmente, che presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del passaggio in ruolo è l’avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all’immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell’interessato e non d’ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali).

Infatti, non appare superfluo rammentare che se, ai fini giuridici, al diritto alla ricostruzione di carriera si applicano le disposizioni riguardanti la prescrizione ordinaria decennale, di cui all’articolo 2946 del codice civile, ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell’articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni.

Peraltro, per la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera, l’articolo 1, comma 209, della legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. “buona scuola”, stabilisce, quale termine per l’inoltro della stessa al dirigente scolastico, esclusivamente l’intervallo temporale tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno, mentre, in precedenza, era possibile presentarla in qualunque momento dell’anno. La medesima legge, nell’ottica di una corretta programmazione della spesa, ha inoltre disposto che il MIUR, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunichi al MEF – Dipartimento RGS le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera presentate dal personale scolastico nell’ultimo quadrimestre dell’anno precedente. Tale scadenza impone, di fatto, ai Dirigenti scolastici, a loro volta, di adottare il decreto entro il termine – già fissato sino a tale data in 480 giorni ai sensi del D.M. 190 del 06/04/1995 – compreso tra i 30 e i 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di ricostruzione di carriera da parte del dipendente.

Ciò posto, stante il termine prescrizionale quinquennale, come da consolidata giurisprudenza giuslavoristica ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 155/2013) e considerato che il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte, è di tutta evidenza che, nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A.

Viceversa, in assenza di atti interruttivi, si ritiene che l’interessato abbia diritto a percepire gli arretrati nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emanazione del decreto di inquadramento qualora l’ufficio preposto emani il decreto stesso tardivamente.

Ciò considerato, si conferma l’orientamento sin qui espresso dagli Uffici di controllo di ammettere al pagamento, nell’ipotesi di tardiva emissione del decreto di ricostruzione di carriera e di mancato atto interruttivo del termine prescrizionale da parte dell’interessato, i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente il decreto stesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Daniele Franco


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