Pervengono richieste di chiarimenti su quesiti vari riguardanti i requisiti per andare in pensione.

 


In particolare viene chiesto se i requisiti devono essere posseduti al 31 di agosto oppure al 31 dicembre dell’anno in cui si intende andare in pensione, in applicazione della Legge 243/2004, Maroni, che consente fino al 2015 alle donne di poter andare in pensione di anzianità con 57 anni di età anagrafica e 35 di contribuzione, optando per il calcolo contributivo.

Dal momento che analogo quesito è stato posto alla Direzione Generale dell’INPDAP, si allega alla presente nota la risposta che è stata fornita dal responsabile dott: Giorgio Fiorino.

Per il personale della scuola il requisito di età contributiva ed anagrafica si deve possedere al 31 dicembre dell’anno in cui si vuole essere collocati a riposo, in applicazione del comma 9 dell’Art. 59 della Legge 449/97.

Altro frequente quesito riguarda coloro che, nel corrente anno scolastico, posseggono i requisiti per andare in pensione di anzianità, decidono di permanere in servizio e vogliono riservarsi la facoltà di essere collocati in quiescenza successivamente, quando lo riterranno opportuno.

In tal caso, per far valere il diritto a pensionamento è opportuno farsi certificare dall’Inpdap il possesso dei requisiti per l’anno corrente, in modo da poter utilizzare tale certificazione negli anni futuri.

Per ottenere la certificazione dell’INPDAP ci si può rivolgere direttamente alle sedi provinciali dell’ITAL.

 

1) Documentazione disponibile >>>

 

INPDAP , 5.11. 2010, 13930/10

 

 

INPDAP
Rif. nota del 21109/10
Roma, 5.11. 2010 Prot. n. 13930/10
Oggetto: quesiti vari.

 

Con riferimento alle problematiche sottoposte a parere con nota a margine, si reputa opportuno precisare quanto segue.

Pensionamenti comparto scuola.

Per non penalizzare il personale della scuola, lo cui decorrenza del trattamento di quiescenza è fissata obbligatoriamente dalla legge alla data d'inizio dell'anno scolastico o accademico, il legislatore ha previsto che, per l'accesso al trattamento pensionistico di tale personale opera il disposto di cui all'art.59, comma 9, della legge 449/1997, che consente lo maturazione dei requisiti richiesti per le pensioni anticipate (sia esso anagrafico e/o contributivo) entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione dal servizio. Poiché tale norma non prevede preclusioni. si ritiene che lo deroga prevista dal citato art.59, comma 9, della legge 449/1997 possa essere applicata anche al personale scolastico destinatario del sistema contributivo.

Decorrenza pensioni.

Come noto, per i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturino il diritto all'accesso al pensionamento sia di vecchiaia che di anzianità, i commi 1 e 2 dell'art.12 della legge n.122/2010 prevedono il conseguimento il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (c.d. finestra mobile).

Stante il tenore letterale della suddetta disposizione e tenendo conto delle norme proprie di questo Istituto in materia di decorrenza delle pensioni, si è dell'avviso che lo prima data utile per l'accesso al pensionamento deve intendersi quella del giorno successivo a quello in cui sono trascorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

Di conseguenza, nel caso prospettato (maturazione dei requisiti pensionistici il 12/3/2011) lo finestra di accesso avrà lo decorrenza del 13/3/2012.

Totalizzazione Regolamento CE n.883/2004.

Da una prima analisi delle disposizioni di cui all'art.66 del Regolamento n.883/2004, effettuate congiuntamente all'INPS, è sorto il dubbio che lo totalizzazione non debba riguardare le prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamento. In proposito, è stato quindi invitato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a prendere urgenti contatti con le competenti istituzioni comunitarie onde chiarire l'effettiva portata del citato art.66 del Regolamento n.883/2004,

A tutt'oggi, il predetto dicastero non ha ancora comunicato l'esito di tale attività, ragione per lo quale si ritiene necessario fare sull'argomento riserva di ulteriori comunicazioni non appena saranno rese note. 

Il Dirigente, avv. Giorgio  Fiorino

 

 

N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.

 

 

 

 

2) Documentazione disponibile (sito esterno) >>>

 

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Ultimo aggiornamento (Venerdì 08 Aprile 2011 23:43)