Bozza della legge di stabilità 2013

Sul sito LeggiOggi.it è disponibile copia del testo, approvato martedì notte dal Governo (14 articoli, due allegati e un elenco) che interviene, se confermata, pesantemente e a gamba tesa sulla scuola.

Una ennesima manovra finanziaria che “mette le mani nelle tasche degli italiani” senza un progetto di rilancio con tasse, imposte e condizioni gravose, ma senza un progetto complessivo di rilancio.

Per la scuola in modo particolare è un succedersi di tagli più o meno mascherati, senza un progetto complessivo che coniughi rigore con qualità, risparmio con efficienza, sacrifici con prospettive.

1.1) Documentazione disponibile >>>


C.d.M., Bozza della legge di stabilità 2013 (*), Articolo 3




Bozza della legge di stabilità 2013

(…Omissis…)

Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri
(…Omissis…)

…. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da … a ….

1. Le disposizioni di cui ai commi da a concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi.

2. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.

1. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell’idoneità all’insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

1. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell’economia e delle finanze, sentito l’Inps, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

1. Al comma 7 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole “può riservare” sono sostituite dalla seguente: “riserva” e dopo le parole “alle esigenze della stessa” sono inserite le seguenti: “risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro”.

1. Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene a titolo gratuito, nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

1. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;
b)al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da “Nell’”;
c)dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.

1. All’articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15.

2. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

1. Al comma 3 dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole “uffici scolastici regionali” sono inserite le seguenti parole “o interregionali”.

1. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.

1. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L’esito dell’esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato.”.

1. A decorrere dal 10 settembre 2013 l’orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione. Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di sostegno. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è pari, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2013, a quello dell’anno scolastico 2012/2013.

2. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua. Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

3. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. ”

4. Le disposizioni di cui ai commi dal 4 al 7 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

1. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche :
a)al primo periodo, le parole “trecento unità” sono sostituite dalle seguenti “centocinquanta unità”;
b)al secondo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”;
c)al terzo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’anno scolastico 2012/2013.

3. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell’Amministrazione richiedente.
…. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da … a ….

(…Omissis…)

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 11, commi………, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2013.

(…Omissis…)


Estratto


N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.


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C.d.M., Bozza della legge di stabilità 2013




L’indice della Bozza della legge di stabilità 2013 pubblicato da “LeggiOggi.it”

Sommario

•     Articolo 1 – Risultati differenziali

•     Articolo 2 – Gestioni previdenziali

•     Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri

•     Articolo 4 – Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici

•     Articolo 5 – Riduzione della spesa degli enti territoriali

•     Articolo 6 – Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario

•     Articolo 7 – Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

•     Articolo 8 – Finanziamento di esigenze indifferibili

•     Articolo 9 – Trasporto pubblico locale

•     Articolo 10 – Istituzione dell’Agenzia per la Coesione

•     Articolo 11 – Riordino degli enti di ricerca

•     Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate

•     Articolo 13 – Fondi speciali e tabelle

•     Articolo 14 – Entrata in vigore

•     Allegato 1 (articolo 1, comma 1) – Risultati differenziali disegno di legge di stabilita’

•     Allegato 2 (articolo 2, commi …) – Trasferimenti alle gestioni previdenziali

•     Elenco 1 (articolo 3, comma…) – Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero


Estratto


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Ultimo aggiornamento (Sabato 13 Ottobre 2012 22:51)