Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n.5 “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011”


La festa è sostituisce quella del 4 novembre. Altra cosa sono i giorni delle festività soppresse.

 

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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n.5

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,

che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza

del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia;

  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la

dovuta  solennita'  e  la  massima   partecipazione   dei   cittadini

dichiarando il 17 marzo 2011  giorno  festivo  a  tutti  gli  effetti

civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per  la

finanza pubblica e a carico delle imprese private;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 18 febbraio 2011;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei

Ministri della difesa e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca;

 

                                EMANA 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

  1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo  e'  considerato

giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio

1949, n. 260.

  2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel

comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti

giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa  del  4

novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla

festa  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell'Unita'   d'Italia

proclamata per il 17 marzo 2011.

  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


                               Art. 2 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011 

                           NAPOLITANO 

                           Berlusconi, Presidente del  Consiglio dei Ministri 

                           La Russa, Ministro della difesa 

                          Gelmini,  Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 

Visto, il Guardasigilli: Alfano