La “Spending Review” cambia la situazione della liquidità delle scuole. Attenzione alle nuove norme.

 

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Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 - “Spending Review”

 


Norme specifiche sulla scuola

Art. 7 – riduzione delle spese

Annotazioni

 

Gestione economico-finanziaria delle scuole

 

Le scuole entrano nel sistema della “Tesoreria Unica” dello Stato

 

33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

 

Tutta la liquidità delle scuole depositata presso gli istituti di credito deve essere trasferita in due rate (15 ottobre e 15 novembre) alla Tesoreria Provinciale

 

34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzione scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

 

Gli istituti di credito che svolgono il ruolo di cassieri debbono adeguarsi alle norme relative alla “tesoreria Unica”

 

 

35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l’operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.

 

 

I servizi forniti dagli istituti cassieri possono esser compensati con sponsorizzazioni, ed i risparmi così ottenuti sono acquisiti interamente dallo Stato e non rimangono nella disponibilità delle scuole.

 

 

36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell’ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all’articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

Nei due “capitoloni” relativi al personale e al funzionamento delle scuole vengono fatti confluire finanziamenti che, sin’ora, ne erano esclusi.

 

 

 

37. all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “integrare i fondi stessi” sono aggiunte “nonché l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e della finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio”;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono abrogati l’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

 

 

Le supplenze temporanee verranno pagate dal MEF, e si introduce il monitoraggio dell’attribuzione delle supplenze.

 

 

38. All’articolo 4, comma 4 septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “fatta eccezione per” sono sostituite dalla seguente “compreso” e le parole da “, le cui

competenze fisse” sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti di delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d’organico dell’istituzione scolastica.

 

 

Le contabilità speciali degli uffici scolastici territoriali non saranno più alimentate e le attuali giacenze sono progressivamente assorbite (entro il 2016) dal bilancio dello Stato.

Le somme di cui sopra saranno assegnate al funzionamento delle scuole.

 

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all’art. 5 ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell’anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di finanziamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

 

Ulteriori finanziamenti ai “capitoloni” alimentati dalle contabilità speciali

 

 

40. In deroga all’articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all’erario.

 

 

Ulteriore precisazione sui trasferimenti di fondi agli Enti Locali per contributi ai servizi di mensa nelle scuole.

 

 

41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento.

 

 

(…Omissis…)


Estratto

 

Rielaborazione a partire dalla scheda predisposta dalla UIL Scuola.

Ultimo aggiornamento (Martedì 10 Luglio 2012 00:55)