Nella relazione al "decreto" spiegazioni e retroscena alle norme approvate al C.d.M..

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C.d.M., Relazione illustrativa, Estratto


(…Omissis…)

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono contenute nei commi da 30 a 48.

In particolare, i commi 30 e 31 prevedono che per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori il compenso per il periodo di effettiva prestazione di tali mansioni viene liquidato in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per i direttori di servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento all’assistente amministrativo indicato. Stabiliscono, inoltre, che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 24, della legge n. 549 del 1995, secondo cui l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa, si applica anche al pagamento dell’indennità di mansione superiore agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del direttore di servizi generali amministrativi su posto vacante o disponibile non copribile con un supplente annuale per esaurimento delle relative graduatorie.

Il comma 32 stabilisce che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute, ora inquadrato nei ruoli ATA ai sensi del decreto legge n. 95 del 2012, possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un’ulteriore visita medica collegiale, finalizzata all’accertamento del recupero dell’idoneità all’insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato può rientrare in servizio ove vi siano posti vacanti e disponibili nella relativa provincia e classe di concorso, applicando le procedure previste dai contratti collettivi per la mobilità del personale docente.

Il comma 33 trasferisce le funzioni di valutazione della diagnosi propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile all’Inps, che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle ASL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con apposito regolamento saranno definite le modalità attuative di tale misura.

Il comma 34 prevede che il Ministro dell’istruzione, sentita la CRUI, riservi annualmente alcune risorse per le esigenze e le attività istituzionali dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, specificando altresì che tali risorse non devono essere inferiori a 3 milioni di euro.

Il comma 35 attribuisce alle scuole, per l’anno scolastico 2012-2013, la facoltà di promuovere progetti straordinari per attività di istruzione, formazione ed orientamento, della durata di 3 mesi, prorogabili a 8, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro dell’istruzione e le regioni, che mettono a disposizione le risorse finanziarie. A tal fine le scuole possono avvalersi del personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali, al quale è riconosciuta la valutazione del servizio per il punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie permanenti.

Il comma 36 limita solo all’anno scolastico 2012/2013 il divieto, previsto dall’articolo 19 del d.l. n. 98 del 2011, di assegnare dirigenti scolastici nonché il posto in via esclusiva di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ovvero site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Conseguentemente, si prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero e le regioni in Conferenza unificata. Tale previsione si rende necessaria per dare completa applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012, che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’art. 19 d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111 relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norma di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenze regionale, ma può solo fissare norma generale per il contenimento delle spesa stabilendo degli obiettivi da raggiungere .

Il comma 37 abroga il comma 15 dell’articolo 404 del d.lgs. n. 297 del 1994, relativo ai compensi per il personale docente nominato nelle commissioni giudicatrici di concorso.

Il successivo comma 38 estende a tale personale il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico, con l’obiettivo di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o candidati esaminati. Si prevede inoltre che i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

Il comma 39 consente una forma più flessibile nell’organizzazione della tecnostruttura periferica del Ministero dell’Istruzione rispetto a quella oggi definita dal d.lgs. 300/1999, prevedendo la possibilità di definire uffici periferici di livello generale che siano competenti su territori di più regioni.

Il comma 40 modifica i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali che ne facciano richiesta, introducendo il limite minimo di 8 alunni per classe e vietando espressamente la costituzione di classi terminali collaterali. Ciò al fine di arginare il fenomeno delle scuole con classi prime e intermedie di dimensioni ridotte (anche 1 sola unità o con l’accorpamento in un’unica classe di studenti frequentanti percorsi scolastici differenti) a fronte di classi terminali numerose.

Il comma 41 detta disposizioni relative agli esami di idoneità, prevedendo che debbano essere sostenuti presso istituzioni scolastiche ubicate nei comuni di residenza. Solo qualora non sussista nel comune di residenza l’indirizzo di studio prescelto è possibile sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, solo nel caso di assenza anche nella provincia, nella regione. Ciò al fine di contenere il fenomeno della piramide rovesciata a cui contribuisce la “migrazione” da nord a sud di candidati agli esami di idoneità presso gli istituti paritari specializzati nel “recupero anni scolastici”. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale, devono essere autorizzate dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, previa valutazione dei motivi addotti.

Si prevede, altresì che l’istituzione scolastica, presso cui si presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non possa accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.

Il comma 42 apporta variazioni alla disciplina dell’orario di lavoro del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, compreso quello dei docenti di sostegno, elevandolo da 18 a 24 ore settimanali, a decorrere dal 1° settembre 2013. Conseguentemente, si prevede l’utilizzazione del personale docente della scuola secondaria, nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra, per la copertura di spezzoni di orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità e per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui il docente abbia titolo nonché per posti di sostegno, qualora sia in possesso del relativo diploma di specializzazione.

Per il personale di sostegno, invece, le 24 ore devono essere dedicate prioritariamente ad attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni di orari di insegnamenti curriculari per i quali il docente abbia titolo nell’istituzione scolastica di titolarità. Il successivo comma 43 prevede che detto incremento dell’orario di lavoro sia compensato con un incremento di 15 giorni su base annua del periodo di ferie retribuito, riconosciuto al personale docente di tutti i gradi di istruzione, precisando che le ferie devono essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative; durante la rimanente parte dell’anno è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, qualora sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche. Attualmente il vincolo contrattuale richiede che le ferie siano fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, che dura dal primo luglio al 31 agosto, mentre con la disposizione in esame si fa riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale, che comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizie e pasquale e i giorni dal primo settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.

Il comma 44 prevede che la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 5 del d.l. n. 95 del 2012, secondo cui le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente fruiti in conformità ai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto. Tale esclusione opera limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie.

Il comma 45 sancisce l’inderogabilità da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell’enorme di cui ai commi da 42 a 44, prevedendo altresì che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dall’1° settembre 2013.

Il comma 46 riduce da 300 a 150 il numero di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo di cui può avvalersi l'amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica; da 100 a 50 le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici consentite presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; da 100 a 50 le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici consentite presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso gli enti e istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (art 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998).

Il comma 47 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati per l'anno scolastico 2012/2013, ai sensi del comma precedente.

Il comma 48 interviene sui comandi del personale appartenente al comparto scuola presso altre amministrazioni pubbliche, prevedendo che i comandi possano essere concessi solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente; vengono fatte salve le ipotesi consentite ai sensi del comma 46 e le prerogative sindacali.

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Ultimo aggiornamento (Martedì 16 Ottobre 2012 23:28)