Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia, è stato dichiarato Festa Nazionale.

 

 

Al fine di evitare qualsiasi equivoco in merito all'imputazione da dare in ordine alla giornata di festa nazionale del 17 marzo p.v., alleghiamo il decreto legge con il quale si specifica che il giorno di festa dovrà essere considerato in sostituzione di quella del 4 novembre.

 

Documentazione disponibile (sito esterno) >>>

 

 

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)

(GU n. 44 del 23-2-2011)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2011

 

 

 

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,

che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza

del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia;

  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la

dovuta  solennita'  e  la  massima   partecipazione   dei   cittadini

dichiarando il 17 marzo 2011  giorno  festivo  a  tutti  gli  effetti

civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per  la

finanza pubblica e a carico delle imprese private;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 18 febbraio 2011;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei

Ministri della difesa e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca;

 

                                EMANA

 

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

 

  1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo  e'  considerato

giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio

1949, n. 260.

  2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel

comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti

giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa  del  4

novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla

festa  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell'Unita'   d'Italia

proclamata per il 17 marzo 2011.

  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio dei Ministri  
                                La Russa, Ministro della difesa  
                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 

 

Estratto

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito

 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 24 Febbraio 2011 19:54)

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna