Graduatorie ad esaurimento (GAE)- Triennalità e nuovo modello di domanda
Il MIUR ha trasmesso la nuova nota relativa al DM 47 del 26-5-2011.
La nota di accompagnamento, prot. 4483 del 27/5/2011, e l’allegato modello n.1 (domanda di aggiornamento/permanenza), sostituiscono integralmente le note, sullo stesso argomento.
Si sottolinea che la validità delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 9 comma 20 del DL. N. 70 /2011, è diventata triennale.
Rimane confermato il 1° giugno quale termine di scadenza per la presentazione delle domande e resta valida, a tutti gli effetti, la modulistica già messa in linea precedentemente e facente riferimento al biennio 2011/2012 – 2012/2013, che sarà intesa al triennio.
Documentazione disponibile >>>
Documento 1 |
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M.I.U.R. Si trasmette nuovamente e in sostituzione integrale della e-mail di ieri il DM n. 47 del 26-5-2011, la nota di accompagno prot. 4483 del 27/5/2011 e l’allegato modello n.1 con il quale la validità delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 9 comma 20 del DL. N. 70 /2011, è triennale. Dirigente |
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Documento 2 |
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (…Omissis…)Oggetto: DM 47 del 26 maggio 2011. Si trasmette il DM n. 47 del 26 maggio 2011, con il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 20 del D.L. n. 70/2011, l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale. Resta inteso che rimane confermato al 1° giugno il termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato dal DM. N. 44/2011. Conseguentemente resta valida, a tutti gli effetti, la modulistica già messa in linea precedentemente e facente riferimento al biennio 2011/2012 – 2012/2013; da oggi è in linea il nuovo modello 1, aggiornato con il riferimento al triennio 2011/12 - 2012/13 – 2013/2014. f.to IL DIRETTORE GENERALE
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Documento 3 |
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MIUR Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (…Omissis…)
D E C R E T A Art. 1 L’art. 6 comma 4 del DM n. 44 del 12 maggio 2011 è così modificato: “Per gli aspiranti che permangono in posizione di riserva per l’intero triennio 2011-12, 2012-13 e 2013-2014 la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al triennio successivo.”
Art. 2 L’ art. 7 comma 1 del citato DM n. 44/2011 è così modificato: “Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell’art. 1 della L. 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.”
Art. 3 In coerenza con le modifiche di cui agli artt. precedenti è altresì modificata la modulistica, che fa parte integrante del presente decreto. Il Ministro |
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Documento 4 |
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Modello 1, 27/05/2011 (triennale)
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Comunicato >>>
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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 13 Luglio 2011 18:46)