L’insostenibile leggerezza del linguaggio burocratico per comunicare che si procederà all’inserimento a pettine di tremila ricorrenti.

 Le note del MIUR e la nota (“medesima*”)  del Commissario ad acta

1) Documentazione disponibile >>>

 

MIUUR, 7.0402011, N. 3071

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio IX

Prot. N. AOODGPER. 3071
Roma, 7 aprile 2011
Ai Direttori degli UUSSRR
LORO SEDI

 

Oggetto: CONTENZIOSO SERIALE AVVERSO IL D.M. 42/2009.

Facendo seguito alla nota di questa Direzione, prot. 2287 del 21 marzo 2011, alla luce della nota di risposta del Commissario ad acta datata 4 aprile 2011, si ritiene doversi procedere alle modifiche delle graduatorie nei termini previsti dalla medesima*.

Il Direttore Generale
Fto. Luciano Chiappetta

 

 

2) Documentazione disponibile >>>

 

MIUR, 21.03.2011, n. 2287

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio IX

Ai Direttori degli UUSSRR
LORO SEDI

Oggetto: CONTENZIOSO SERIALE AVVERSO D.M. 42/2009.

Con riferimento ad eventuali richieste del commissario ad acta relative all’esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio di cui al contenzioso in oggetto, si ritiene di non doversi procedere ai richiesti inserimenti in graduatoria.
Si fa, infatti, presente che le cause innanzi al TAR Lazio in cui è stato disposto il commissariamento sono state sospese e quindi, si rende necessario attendere le determinazioni dell’autorità nuovamente adita dai diretti interessati.
In particolare, il TAR Lazio che, ad avviso della scrivente, dichiarerà il proprio difetto di giurisdizione, uniformandosi ad analoghe sentenze, considerato che il medesimo non possiede più il potere di amministrare la giustizia in materia di graduatorie, secondo il recente orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, ovvero il giudice ordinario, in virtù dell’istituto della translatio iudicii, previsto dalla legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69.
Il Direttore Generale
F.to Luciano Chiappetta

 

 

3) Documentazione disponibile >>>

 

* COMMISSARIO AD ACTA, 4.04.2011

 

IL COMMISSARIO AD ACTA
Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia
ROMA 04-04-2011
Ministero istruzione e ricerca
Al Dirigente dell’ Ambito
Territoriale

Oggetto : Inserimenti a pettine nelle graduatorie. Esecuzione giudicato TAR Lazio ex ordinanze cautelari della Sezione terza bis da n. 5140 a 5150/2009.

..."Come noto la Corte Costituzionale , con sentenza n. 41 ha dichiarato la illegittimità dell’art. 1, comma 4-ter, del D.L. 25.09.2009, n. 134, quindi sono venute meno le motivazioni per cui lo scrivente aveva sospeso la propria esecuzione del giudicato.
Avendo peraltro oggi conoscenza delle province per le quali ogni ricorrente ha fatto domanda di inserimento nelle graduatorie, il commissario provvede, con i propri poteri sostitutivi, a disporre direttamente nei confronti di ciascun dirigente pro tempore degli Ambiti Territoriali Provinciali competenti la corretta esecuzione del giudicato, secondo le modalità già dettate nella precedente disposizione commissariale dell’11.12.2009.
Con l’inserimento a pettine e con la stessa iniziale decorrenza delle graduatorie di cui trattasi, codesto ufficio dovrà inserire nelle graduatorie il ricorrente sotto indicato.
Naturalmente codesto Ufficio vorrà tenere conto di eventuali errori od omissioni che dovesse riscontrare nei dati.

… Omissis …

Una volta formulate le nuove graduatorie, si prega volerne inviare copia al commissario che potrà verificarne la corrispondenza al dictum giudiziale e fare in tal senso relazione al giudice dell’ottemperanza.
Si ritiene utile ricordare, atteso il tempo trascorso dal giudizio di ottemperanza, che la eventuale ulteriore mancata esecuzione degli ordini del giudice e delle disposizioni commissariali da parte dell’Amministrazione renderà necessario l’intervento diretto del Commissario, presso ciascun Ufficio interessato, per l’esercizio dei poteri sostitutivi, intervento che, oltre a causare ulteriori inutili spese per l’Amministrazione, potrebbe comportare, insieme alla mancata collaborazione con l’ausiliario del Giudice nell’esecuzione del giudicato, possibili responsabilità di natura penale, amministrativa e contabile per l’avvenuta omissione di atti d’ufficio e per danno erariale da parte di tutti i responsabili."...

..."Premesso quanto sopra, anche la nota MIUR 2287/2011 (chiaramente elusiva del giudicato, come le precedenti note del MIUR del 15.10.2009 e del 19.03.2009) viene con la presente dichiarata nulla e tamquam non esset, quindi senza alcun valore o efficacia ai fini della eventuale decisione da parte della S.V. di non ottemperare alle disposizioni commissariali (cfr Dlgs 104/2010: art. 114, comma 4, lett. b)."...

..."Si invita pertanto ancora una volta la S.V. a procedere alla corretta esecuzione del giudicato cautelare mediante l’attuazione del provvedimento commissariale nei termini previsti. Si resta in attesa di comunicazioni in merito".

Cordiali saluti
Il Commissario ad acta
Luciano Cannerozzi de Grazia

Estratto

N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo di quello ufficiale, che prevale in casi di discordanza.

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 13 Aprile 2011 14:37)