Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) con la sentenza n. 2231 del 2010, ha confermato, nella sostanza, quanto già aveva indicato la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2010).

In materia di definizione degli organici dei docenti di sostegno nella scuola statale si deve partire dalle esigenze educative degli alunni, utilizzando tutti gli strumenti che la normativa offre, utilizzando, volta volta, le specifiche competenze necessarie. Il combinato disposto delle norme generali e delle sentenze sono dunque un richiamo a tutti gli enti (MIUR, USP, Scuole, Enti Locali, ASL e regioni) a sviluppare tutte le sinergie necessarie per rendere effettiva l’integrazione scolastica, senza scorciatoie e fornendo il “sostegno” necessario.

Il Consiglio di Stato, quindi, in sintonia con la pronuncia della Corte Costituzionale, ha ridefinito e riconfermato il diritto dell’alunno alle attività necessarie per l'integrazione, con l’utilizzo del docente di “sostegno” per le finalità educative e riservando gli altri aspetti dell’intervento ad altri specifici servizi e operatori (ente locale ASL, etc.).

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Documentazione disponibile >>>

Sentenza Consiglio di Stato (Sezione Sesta), n. 2231 del 2010

Sentenza Corte Costituzionale, sentenza n. 80 del 2010

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Informazione di servizio >>>

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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 28 Aprile 2010 00:52)