Il Consiglio di Stato ha stabilito con la sentenza n. 7595/2010 che non può essere spostato in "un’altra classe di concorso il punteggio del servizio già dichiarato in altra classe di concorso".

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 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
(sentenza n.7595/2010)

 Estratto

ha pronunciato la presente

DECISIONE

...Omissis...

sul ricorso numero di registro generale 6078 del 2009,

...Omissis...

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03062/2009 resa tra le parti, concernente GRADUATORIA A ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE AA.SS. 2007/2009.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

...Omissis...

 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 FATTO e DIRITTO

 1. Oggetto del presente giudizio è il decreto del direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per il personale della scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, art. 1, comma 10, dispone che “…al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del decreto ministeriale 31 marzo 2005 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005”, ove interpretato nel senso di non consentire al personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al decreto legge n. 97 del 2004 lo spostamento in un’altra classe di concorso del servizio maturato in data precedente al 2 maggio 2005 e già dichiarato in altra classe di concorso.

 Tale interpretazione, avverso la quale è incentrato il ricorso principale di primo grado, è stata poi confermata in sede di approvazione delle graduatorie a esaurimento da parte dei dirigenti scolastici degli Uffici Scolastici Provinciali; graduatorie nelle quali risultano inseriti i ricorrenti e che sono state gravate innanzi al T.a.r. con i motivi aggiunti.

 2. Secondo l’Amministrazione scolastica la previsione contestata, troverebbe spiegazione logico-giuridica nella trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie a esaurimento, operata dalla legge finanziaria 2007 (comma 605 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 che testualmente prevede “le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.”).

 3. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso, osservando che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica ex se - in assenza di un’esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento - l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall’Amministrazione scolastica con l’impugnata determinazione.

 4. Per ottenere la riforma di tale decisione ha proposto appello il Ministero della pubblica istruzione.

 5. L’appello merita accoglimento.

 L’interpretazione seguita dall’Amministrazione scolastica risulta, infatti, ormai definitivamente avallata dal legislatore, il quale, con l’art. 1, comma 4-quater del decreto legge 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto in sede di conversione dalla legge 4 novembre 2009, n. 167 ha testualmente previsto che: “Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n.296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1 settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie”.

 Tale norma conferma la legittimità dei provvedimenti impugnati in quanto esclude espressamente la possibilità per il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al decreto legge n. 97 del 2004 di spostare in un’altra classe di concorso il punteggio del servizio già dichiarato in altra classe di concorso.

 La previsione normativa, inoltre, ad avviso del Collegio, sfugge ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle parti appellate: essa esprime, infatti, una scelta di merito del legislatore, il quale, in una valutazione comparativa degli opposti interessi in gioco, ha inteso privilegiare la necessità di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi, graduatorie ad esaurimento.

 6. L’appello, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di appellata, devono essere respinti i ricorsi proposti in primo grado.

 Sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio, anche in considerazione delle incertezza normative e giurisprudenziali che hanno caratterizzato la questione oggetto del presente contenzioso, almeno sino all’entrata in vigore della legge n. 167/2009.

 P.Q.M.

 Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge i ricorsi di primo grado.

 Spese compensate.

 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa

...Omissis...


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

 

 


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N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.

 

Ultimo aggiornamento (Venerdì 22 Ottobre 2010 23:21)

 

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