Rimanere in servizio o andare in pensione non è un affare semplice...

La Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, concernente l’applicazione dell’art.72 della legge 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall’art. 17, c.35 novies del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, è stata registrata alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2010, e inoltre sono stati resi disponibili ulteriori chiarimenti dal MIUR.


Documentazione disponibile:

La scheda della UIL Scuola nazionale (sito esterno)


La nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana:

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale


Prot.n. AOODRTO/1118
Firenze, 2 Febbraio 2010

Uff. VI  

 …Omissis…

Oggetto: Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l’applicazione dell’art.72 della legge 133 del 6 agosto 2008., come sostituito dall’art. 17, c.35 novies del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

 A seguito della nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODRTO/589 del 19/01/2010, relativa all’oggetto,  nel comunicare che la Direttiva in oggetto è stata registrata alla Corte Corte dei Conti in data 14 gennaio 2010, Reg. 1, foglio 59, si ritiene necessario trasmettere ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico con nota n. AOODGPER 1053 del 29.1.2010:

 1) Applicazione comma 11 dell’art. 72 (personale docente, educativo e ATA)

Al punto 2.1 della Direttiva si dispone che la “risoluzione forzosa” del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di  40 anni non intervenga qualora l’interessato maturi nel periodo di vigenza della normativa citata in oggetto, il diritto al passaggio ad una successiva classe stipendiale.

Poiché tale passaggio avviene, nella gran parte dei casi, dal 1° gennaio di ogni anno e considerato che, per la scuola, la scadenza del 3° anno di vigenza della norma è collocato nel corso dell’ a.s. 2011/2012, si precisa che è ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1° gennaio 2012.

2) Applicazione comma 7 dell’art. 72

L’istanza di trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta, in assenza di esubero, nel caso in cui gli interessati non raggiungano l’anzianità contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31 agosto 2011.

Nel caso di una anzianità contributiva di 39 anni, il trattenimento in servizio, eventualmente spettante, viene concesso per un solo anno.

Non rientrano nella disciplina della direttiva in oggetto le fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e 3 dell’art. 509 del D.l.vo 297/94 la cui applicazione non è  stata modificata dalla intervenuta normativa.

F.to     Per il Direttore Generale
Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Alfano) 

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 03 Febbraio 2010 00:18)

 

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