L’ARAN ha nuovamente espresso un parere sulla questione chiarendo che la normativa in vigore “esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico”. 
  

 

Questa ennesima risposta è stata data all’USR per la Puglia, con il parere con protocollo n. 2698/11, e speriamo che serva per chiudere questa questione. 

Documentazione disponibile >>>

 

ARAN

 


Avevamo già scritto:

Periodicamente questa questione torna all’attenzione del mondo della scuola, ma già avevamo raccolto le informazioni, che riproponiamo, in grado di dare una risposta esaustiva.

Su richiesta della UIL Scuola l'ARAN ha sollecitato l'Amministrazione ad applicare quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del contratto scuola vigente che regolamenta il diritto alla fruizione dei permessi. 
In quelle situazioni nelle quali l’amministrazione può opporre
un rifiuto per “esigenze di servizio”… precisa che la comunicazione deve essere effettuata “per iscritto e con una motivazione esplicita e non generica …”


Documentazione disponibile (sito esterno) >>>

UIL Scuola

La lettera della Uil Scuola

Nota_Uilscuola

La risposta dell'Aran

NOTA_Aran


Comunicato della >>>

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Ultimo aggiornamento (Domenica 24 Aprile 2011 20:44)

 

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