Comunichiamo ai colleghi la nota di “precisazione” del MIUR, circa i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla “pensione di anzianità”. Per quella di “vecchiaia” non vi sono, ad oggi, novità.

 

Nota MIUR del 21-12-2009

 

 

Normativa richiamata

INPDAP, circolare n. 7 del 13/5/2008
L. 243/2004, art.1, c. 6, lettera a
L 247/2007, art. 1
L 449/97, art.59, comma 9

 

MIUR
Prot. n. AOODGPER 19313 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III 
Roma, 21 dicembre 2009

Oggetto: Precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità: a.s. 2009-2010.

I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità ( art.1, c.6, lettera a della L. 243/2004 come modificato dall’art. 1 della L 247/2007) ai fini del raggiungimento della “ quota 95”, prevista per l’a.s. 2009-2010, sono di 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva o 60 di età e 35 di anzianità contributiva.

I requisiti anagrafici e contributivi MINIMI per l’anno 2010 sono almeno 59 anni di età anagrafica e almeno 35 anni di contributi e devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento.

Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato ( quota 95), sia i mesi, che le frazioni di essi (ad es. per l’anno 2010 si può raggiungere la quota 95 con 59 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio); vedi circolare Inpdap n. 7 del 13/5/2008.

Nella medesima circolare, alla pag. 5, si precisa che, relativamente al comparto scuola, restano ferme le disposizioni previste dall’art.59, comma 9, della legge 449/97 che consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31/12/ del medesimo anno.

Il personale scolastico femminile a tempo indeterminato che entro il 31/12/2010 compie 61 anni di età (a condizione che il requisito minimo contributivo sia comunque maturato entro il 31/8/2010) matura il diritto alla pensione di vecchiaia. (Il titolo è sempre vecchiaia anche nel caso in cui abbia già maturato il diritto alla pensione d’anzianità)

f.to IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 19 Aprile 2023 23:05)

 

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