I docenti supplenti possono essere confermato in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Entro giugno, inoltre, dovranno pervenire le richieste di proroga per personale ATA.

 

L’Amministrazione, con la nota n. 5986 del 17 giugno 2010, ha confermato la validità delle istruzioni impartite lo scorso anno, con le note 8556 del 10 giugno e 9038 del 17 giugno, con le quali si applica l’art. 37 del vigente CCNL che prevede che il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.

Documentazione citata >

MIUR - Nota n. 5986 del 17 giugno 2010
MIUR - Nota n. 8556 del 10 giugno 2009
MIUR - Nota n. 9038 del 17 giugno 2009

Documentazione disponibile >>


MIUR - Nota n. 5986 del 17 giugno 2010

...Omissis...

Oggetto: : Contratti per supplenze di personale scolastico – Proroghe

In relazione alla materia di cui all’oggetto, si conferma la validità delle istruzioni impartite con la nota prot. OODGPER 8556 del 10 giugno 2009, tenuto conto, relativamente al personale docente, delle precisazioni contenute nella nota prot. AOODGPER 9038 del 17 giugno 2009.
Analogamente si confermano, per quanto riguarda la partecipazione agli esami di Stato del personale con contratto a tempo determinato, le istruzioni impartite con la nota prot.AOODGPER 14187 dell’11 luglio 2007.

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una tempestiva predisposizione dei contratti di proroga al personale ATA , autorizzeranno le richieste inoltrate dai capi d’Istituto, qualora accoglibili, con ogni possibile tempestività, comunque non oltre il 30 giugno.

F.to IL Direttore Generale

Luciano Chiappetta


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007


...Omissis...

ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

...Omissis...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.

Ultimo aggiornamento (Sabato 19 Giugno 2010 03:03)

 

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