Da più parti sono stati chiesti chiarimenti sul CIR sui criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, di cui all'art.4 lett. a del CCNL Comparto Scuola, in vigore.

 


         Il contratto disciplina con precisione diritti e doveri delle parti chiamate in causa e vincola le parti, a reciproca garanzia.

I “costi” delle “150 ore” fanno parte del costo complessivo del contratto ed al fine di evitare possibili danni erariali e/o eccessivi ostacoli alla loro fruizione devono essere concessi per la frequenza dei corsi (art. 2, art 8) e, dopo aver esperito quanto previsto dall’art 10, si deve provvedere alla sostituzione del personale assente, con la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per il periodo strettamente necessario.

         La Segreteria della UIL Scuola è a disposizione, degli iscritti e delle colleghe/colleghi che si vogliono iscrivere, per la consulenza e l’assistenza (previa prenotazione telefonica).

Documentazione disponibile

1) Contratto in versione integrale (formato PDF)

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2) Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio (estratto)

 

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ARTICOLO 2 FINALITÀ' DEI PERMESSI

1) I permessi straordinari retribuiti sono concessi per la frequenza di corsi di riconversione professionale o abilitanti organizzati dal MIUR, corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari (compresi SSIS, Cobaslid e sostegno), di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali o paritarie e per la durata legale dei corsi stessi.

 

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ARTICOLO 8 DURATA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI.

1) I permessi retribuiti sono erogati dal Dirigente scolastico entro il limite massimo di ore stabilito dall'USP, per ciascuna categoria di personale, di cui al precedente art. 1, per le finalità di cui al precedente art. 2,nonché per il sostenimento dei relativi esami e della tesi di laurea.

2) II tempo necessario per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui si deve sostenere l'esame o la tesi viene conteggiato ai fini del computo dei permessi retribuiti goduti

per le finalità di cui al precedente art. 2,nonché per il sostenimento dei relativi esami e della tesi di laurea.

2) II tempo necessario per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui si deve sostenere l'esame o la tesi viene conteggiato ai fini del computo dei permessi retribuiti goduti.

3) I permessi retribuiti possono essere utilizzati dal 5 novembre di ciascun anno scolastico per i 12 mesi successivi.

4) per il personale a tempo determinato la disposizione di cui al comma precedente mantiene la sua validità se ancora in possesso del requisito di cui all'articolo 1 del presente contratto.

5) II personale compreso negli elenchi deve, con congruo anticipo (di norma almeno 5 giorni prima della fruizione), comunicare al Dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza o degli esami, eventualmente comprensiva del tempo necessario per gli spostamenti dalla sede di servizio a quella del corso e viceversa.

 

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ARTICOLO 10 - SOSTITUZIONI

1) Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, il Dirigente scolastico individua prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio ( cambio turni, riassetto dell'orario, ecc.) nel rispetto delle norme previste in materia di orario di lavoro dal CCNL del 29.11.2007 e del contratto integrativo di istituto in materia di criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario eventualmente sottoscritto.

2) Qualora tali adeguamenti non siano possibili, il Dirigente scolastico procede alla sostituzione del personale assente utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso la stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo strettamente necessario, secondo le disposizioni vigenti in proposito

 

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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 24 Marzo 2010 14:00)

 

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