Studenti- Validità dell’anno scolastico e frequenza
Il Miur con la nota n. 7736, del 27 ottobre 2010, ha chiarito alcuni aspetti dell’art. 14, comma 7 del DPR n. 122/2009.
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MIUR Estratto |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Roma, 27 ottobre 2010 Nota prot.n. 7736 Oggetto: chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009. In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. IL DIRETTORE GENERALE
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Ultimo aggiornamento (Lunedì 01 Novembre 2010 14:05)