Il Miur con la nota n. 7736, del 27 ottobre 2010, ha chiarito alcuni aspetti dell’art. 14, comma 7 del DPR n. 122/2009. 

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MIUR

Estratto

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
- Ufficio Sesto -

Roma, 27 ottobre 2010

Nota prot.n. 7736

 Oggetto: chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009.

 In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. 

 E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

 IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto

 

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Ultimo aggiornamento (Lunedì 01 Novembre 2010 14:05)

 

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