Alle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) del Senato della Repubblica si è parlato, in data 27-01-2011, di problemi inerenti la scuola, che interessano molti colleghi. A seguire la documentazione.
Documentazione disponibile >>>
|
Senato della Repubblica Legislatura 16º - Commissioni 1° e 5° riunite - Resoconto sommario n. 7 del 27/01/2011 |
Estratto |
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1.0.44 «Art. 1-bis. 1.0.45 1.0.47 1.0.48 1. I candidati che hanno partecipato al concorso indetto dalla provincia autonoma di Trento con deliberazione della giunta provinciale n. 2454 del 16 ottobre 2009, superato le prove e svolto il prescritto periodo di formazione, ma non ancora nominati per mancanza di posti, possono partecipare a domanda al movimento interregionale di cui alla legge n. 31 del 2008. Previa frequenza di apposito corso intensivo di formazione indetto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono, altresì, partecipare a domanda al movimento interregionale i candidati che hanno partecipato al medesimo concorso e superato le prove di esame senza collocarsi in posizione utile per essere ammessi al corso intensivo di formazione. 2. Coloro i quali ai sensi del comma 1 sono ammessi al movimento interregionale di cui alla legge n. 31 del 2008 sono nominati sui posti vacanti e disponibili all'esito delle nomine effettuate utilizzando le graduatorie ad esaurimento dei concorsi espletati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nei limiti delle immissioni in ruolo autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze». 1. Nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, direttore, componente del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione, già svolti o in corso di svolgimento, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, fino alla completa attuazione della riforma – di cui alla Legge sopra richiamata – con l'adozione del regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema didattico artistico e sul reclutamento del personale». BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, PISTORIO, D'ALIA 1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni. 2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio. 4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i princìpi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27». (Proroga delle graduatorie esaurimento per i docenti abilitati) 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: ''il biennio 2009/2010'' e ''nell'anno accademico 2007/2008'' sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti parole: ''e successivi''; b) al comma 2, dopo le parole: ''il primo corso biennale'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e successivi''; c) al comma 3, dopo le parole: ''nell'anno accademico 2007/2008'' sono aggiunte le parole: ''e successivi''».
1.0.52 RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA 1. Il periodo di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA della Scuola Statale, costituite ai sensi del DDG 979 del 28 gennaio 2010, è prorogato ail'anno scolastico 2011/2012. Le disponibilità per le procedure di mobilità e del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione previste dall'articolo 2 del suddetto DDG 979 del 28 gennaio 2010 sono rideterminate sulla base delle immissioni in ruolo di personale ATA autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012». 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali''». 1.0.54 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, in materia di adozione dei libri di testo, non si applicano per l'anno scolastico 2011-2012». «2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate con cadenza triennale. Per il medesimo anno scolastico 2011-2012 vengono prorogate le graduatorie già in vigore per l'anno scolastico 2010-2011».
|
|
N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. |
Ultimo aggiornamento (Lunedì 31 Gennaio 2011 23:07)