Alle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) del Senato della Repubblica si è parlato, in data 27-01-2011, di problemi inerenti la scuola, che interessano molti colleghi. A seguire la documentazione.

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Senato della Repubblica

Legislatura 16º - Commissioni 1° e 5° riunite - Resoconto sommario n. 7 del 27/01/2011 

Estratto

 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2518 
Ordini del giorno 

1.0.44
RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria».

1.0.45
PITTONI, MURA, MARIAPIA GARAVAGLIA, BODEGA, VACCARI, VALLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Graduatorie ad esaurimento)
        1. Le graduatorie provinciali previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti per il biennio 2009/2010 – 2010/2011 sono prorogate per l'anno scolastico 2011/2012. Conseguentemente all'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, le parole: ''per il biennio scolastico 2011/2012 – 2012/2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il biennio scolastico 2012/2013 – 2013/2014''».

1.0.46
FIRRARELLO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Procedure di nomina in ruolo del personale docente)
        1. All'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: ''entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro la data di svolgimento della prova finale dei suddetti corsi speciali''». 

1.0.47
MONGIELLO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
 (Graduatorie permanenti di alcuni categorie di insegnanti)
        «1. All'articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: ''2007/2008'', ovunque ricorrano, inserire le seguenti: ''2008/2009''». 

1.0.48
PITTONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. l-bis.
(Proroga della validità al corso-concorso a dirigente scolastico indetto con delibera della giunta provinciale di Trento n. 2454 del 16 ottobre 2009 dell'articolo 1 comma 605, lettera c) e del comma 619 della 1egge n.296 del 2006)

        1. I candidati che hanno partecipato al concorso indetto dalla provincia autonoma di Trento con deliberazione della giunta provinciale n. 2454 del 16 ottobre 2009, superato le prove e svolto il prescritto periodo di formazione, ma non ancora nominati per mancanza di posti, possono partecipare a domanda al movimento interregionale di cui alla legge n. 31 del 2008.

        Previa frequenza di apposito corso intensivo di formazione indetto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono, altresì, partecipare a domanda al movimento interregionale i candidati che hanno partecipato al medesimo concorso e superato le prove di esame senza collocarsi in posizione utile per essere ammessi al corso intensivo di formazione.

        2. Coloro i quali ai sensi del comma 1 sono ammessi al movimento interregionale di cui alla legge n. 31 del 2008 sono nominati sui posti vacanti e disponibili all'esito delle nomine effettuate utilizzando le graduatorie ad esaurimento dei concorsi espletati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nei limiti delle immissioni in ruolo autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze».

1.0.49
SALTAMARTINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, direttore, componente del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione, già svolti o in corso di svolgimento, non sono computati ai fini del limite temporale previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, fino alla completa attuazione della riforma – di cui alla Legge sopra richiamata – con l'adozione del regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema didattico artistico e sul reclutamento del personale».

1.0.50

BALDASSARRI, SAIA, VIESPOLI, VALDITARA, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, PISTORIO, D'ALIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
 (Procedure stabilizzazione personale)

        1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.

        2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

        4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i princìpi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27».
 
1.0.51
VITA, BASTICO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, FIORONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 (Proroga delle graduatorie esaurimento per i docenti abilitati)

        1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''il biennio 2009/2010'' e ''nell'anno accademico 2007/2008'' sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti parole: ''e successivi'';

            b) al comma 2, dopo le parole: ''il primo corso biennale'' sono aggiunte le seguenti parole: ''e successivi'';

            c) al comma 3, dopo le parole: ''nell'anno accademico 2007/2008'' sono aggiunte le parole: ''e successivi''».

 

1.0.52

RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
 (Proroga delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA)

        1. Il periodo di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA della Scuola Statale, costituite ai sensi del DDG 979 del 28 gennaio 2010, è prorogato ail'anno scolastico 2011/2012. Le disponibilità per le procedure di mobilità e del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione previste dall'articolo 2 del suddetto DDG 979 del 28 gennaio 2010 sono rideterminate sulla base delle immissioni in ruolo di personale ATA autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012».

1.0.53
VITTORIA FRANCO, RUSCONI, BASTICO, MERCATALI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
 (Libri di testo)

        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali''». 

1.0.54
ANNA MARIA SERAFINI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VITA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
 (Libri di testo)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, in materia di adozione dei libri di testo, non si applicano per l'anno scolastico 2011-2012».

1.124
VALDITARA, SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, D'ALIA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate con cadenza triennale. Per il medesimo anno scolastico 2011-2012 vengono prorogate le graduatorie già in vigore per l'anno scolastico 2010-2011».

 

 

N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.

 

Ultimo aggiornamento (Lunedì 31 Gennaio 2011 23:07)