La nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

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CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/167/CR5a/C7

VALUTAZIONI SUL DPCM 26 LUGLIO 2022 RECANTE: “LINEE GUIDA SULLE SPECIFICHE TECNICHE IN MERITO ALL’ADOZIONE DI DISPOSITIVI MOBILI DI PURIFICAZIONE E IMPIANTI FISSI DI AERAZIONE E AGLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E IN QUELLI CONFINATI DEGLI STESSI EDIFICI”

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento al DPCM del 26 luglio 2022 recante: “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”, adottato su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Istruzione e sulla base del parere tecnico elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, ha rilevato alcune criticità applicative di seguito argomentate.

Tale provvedimento, oltre a definire specifiche tecniche dei dispositivi e standard minimi di qualità dell’aria, dispone altresì quanto segue: “Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Si ritiene che le Regioni e le Province Autonome non siano allo stato attuale nelle condizioni per assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal DPCM che, in assenza di specifiche risorse, risulta di fatto inapplicabile e insostenibile da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nonché dalle Agenzie Regionali per la Prevenzione e protezione Ambientale, con cui sono state avviate più interlocuzioni.

In particolare, si evidenziano di seguito le principali criticità, sia di natura tecnica, sia di natura organizzativa.

1) Il DPCM in oggetto è intervenuto, così come disposto dall’art. 13-bis del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per definire:
  • - le specifiche tecniche dei dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione;
  • - gli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

Che si ritengono essere a garanzia dei dispositivi immessi in commercio.

Verificato che l’art. 13-bis del d.l. n. 221/2021 non prevedeva, quindi, la delega all’adozione mediante DPCM di linee guida afferenti agli ambiti organizzativi e funzionali. Diversamente, la disposizione risultante è di tipo organizzativo ed esula dalla prevista natura tecnica del documento di linee guida, finalizzato a illustrare le specifiche prestazionali degli impianti di ventilazione meccanica ed ad offrire agli utilizzatori raccomandazioni utili alla scelta.

2) D’altra parte, come precisato al paragrafo 2 “FINALITA’” dello stesso DPCM, che “i destinatari del documento sono sia i fabbricanti/responsabili dell’immissione sul mercato, sia gli utilizzatori finali che potranno effettuare una selezione consapevole in base alle specifiche tecniche e conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia e agli standard minimi di qualità indicati nei riferimenti citati nel presente documento”.

3) Considerata, pertanto, la natura tecnica del documento adottato con il DPCM, non si comprendono le ragioni dell’introduzione della disposizione che attribuisce al Dirigente scolastico il compito di “richiedere alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle presenti linee guida”.

4) Il DPCM non prevede tempi di applicazione, non individua termini per procedere con la richiesta di monitoraggio e con le successive attività di controllo ed eventuale adeguamento (indeterminatezza che comporta conseguenze sul regolare svolgimento delle attività didattiche), né indica una modulazione delle attività nel tempo, pertanto tutti gli ambienti degli edifici scolastici del territorio dovrebbero essere oggetto di monitoraggio della qualità dell’aria e sulla base dei risultati ottenuti dovrebbero essere proposte le soluzioni più efficaci “per il mantenimento della salute della popolazione scolastica”.

5) La disposizione, avulsa, come descritto al punto precedente, dal contesto di indicazioni di natura tecnica sui dispositivi di purificazione ed aerazione, induce a ritenere che il controllo sia funzionale, ovvero opportuno e necessario, a contenimento di un possibile rischio sanitario aggiuntivo.

6) Il DPCM affronta poi il problema della gestione di tutti i potenziali impatti negativi sulla salute degli inquinanti atmosferici che si possono trovare in ambienti indoor delle scuole e non solo del virus SARS-CoV-2: pertanto ne deriva che l’attività preliminare di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare prevede per ogni singolo ambiente scolastico la verifica di alcuni parametri di base (CO2, PM10, PM2,5, formaldeide, benzene, temperatura e umidità relativa) oltre ai parametri biologici per individuare la presenza microrganismi patogeni e allergeni.

Tale attività di monitoraggio della qualità dell’aria nelle scuole prevede, come indicato dal rapporto ISTISAN citato nel DPCM, fasi di studio dell’edificio estremamente complesse per definire la strategia di campionamento quali la definizione di ubicazione, tipologia edilizia (es. edificio storico, cemento armato, in legno, prefabbricato, ecc.), componenti costruttive e impiantistiche presenti nei diversi ambienti didattici (es. materiali da costruzione e arredo impiegati, interventi di riqualificazione, cambio infissi, dimensioni aula, tipo di attività didattica svolta, il tipo e la qualità della ventilazione, la prestazione energetica, modalità di riscaldamento/raffrescamento, ecc.), organizzazione spaziale, condizioni operative di utilizzo degli ambienti scolastici etc.

Risulta evidente come, stante il numero di edifici scolastici e il numero di aule presenti in ciascun edificio, le attività previste non appaiono in nessun modo realizzabili con le risorse ad oggi in forza ai Dipartimenti di prevenzione e alle ARPA.

7) L’effettuazione da parte di ASL ed ARPA di analisi di qualità dell’aria in tutte le scuole del territorio e la proposta di soluzioni tecniche coerenti alle linee guida al Dirigente scolastico prevede il successivo intervento dell’ente proprietario dell’edificio (es. Provincia, Comune, etc.), soggetto dotato di disponibilità di spesa, in generale, non fruibile con la facilità presupposta dal DPCM. D’altra parte, lo stesso DPCM precisa che occorre “considerare possibili controindicazioni dei dispositivi, quali emissioni, rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici”.

Ciò sembra contrastare con l’impegno tecnico e organizzativo preliminare richiesto alle ASL e alle ARPA, che potrebbe portare all’individuazione di soluzioni considerate poi economicamente non sostenibili (a maggior ragione nel contesto attuale di crisi energetica).

8) Si evidenzia altresì che a fronte di tale ingente sforzo organizzativo e tecnico, le stesse Linee Guida affermano che “l’ottimizzazione dei ricambi dell’aria e, più in generale, della ventilazione [...] è solo una delle azioni da intraprendere, e da sola incide solo parzialmente nel ridurre il rischio di contaminazione e trasmissione del virus, se non vengono rispettate tutte le altre azioni personali di prevenzione e riduzione del rischio, ed in primis, il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine, il lavaggio delle mani, l’etichetta respiratoria per la tosse e gli starnuti, la sanificazione delle superfici”. Tuttavia, l’adozione di tali misure di carattere igienico-sanitario non è precisata dalle Linee Guida, che rimandano genericamente a disposizioni da parte delle autorità competenti (l’utilizzo dei predetti apparecchi, quindi, non comporta, di per sé e in via automatica, l’adozione di ulteriori misure sanitarie anti-contagio (quali dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento, ecc., …), la cui previsione rimane demandata ad espresse disposizioni da parte delle autorità competenti, in relazione all’andamento del quadro epidemiologico”).

9) Qualora peraltro nell’attività di monitoraggio si rilevassero criticità anche strutturali o il superamento di standard o valori soglia, non risolvibili con azioni immediate, deve essere valutato l'impatto che si potrebbe determinare sulla continuità didattica, nonché l’impatto a livello comunicativo su studenti e operatori derivante dal permanere, senza possibilità di spostamento in strutture alternative, in una situazione percepita come rischiosa per la salute.

10) Si evidenzia altresì la difformità di trattamento tra gli istituti scolastici e tutti gli altri ambienti di lavoro.

11) Il DPCM confligge infine con la normativa statale vigente a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (DLgs 81/2008) che rimette alla specifica responsabilità del Datore di Lavoro la valutazione dei rischi, attività non demandabile agli enti che su tali tematiche effettuano la vigilanza e il controllo. Il DPCM, infatti, attribuisce alla ASL, organo di controllo, attività proprie del Datore di Lavoro e compiti di consulenza nei confronti degli Istituti Scolastici, ovvero dei Comuni e delle Province; sempre che, di fronte all’inerzia di questi ultimi, la ASL non debba porsi nella logica di intervenire anche con provvedimenti sanzionatori (cosa che il DPCM non considera).

Tutto ciò premesso, si ritiene imprescindibile che le amministrazioni centrali competenti provvedano con ogni consentita urgenza allo stralcio dal testo del DPCM delle funzioni da esso attribuite alle ASL e alle ARPA.

Tale previsione, evidentemente di natura normativa-organizzativa-gestionale, esula dall'ambito di delega e dalle finalità prettamente tecniche delle linee guida, che come precisato nel DPCM stesso sono state elaborate al fine di fornire ai destinatari del documento tutti gli elementi utili per “effettuare una selezione consapevole” dei dispositivi/impianti di purificazione/aerazione in base alle specifiche tecniche e conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia.

Concludendo, si rende noto ad avviso delle Regioni e delle Province autonome, che sono state assegnate nuove funzioni ai Servizi Sanitari Regionali e alle Agenzie Regionali per la Prevenzione e protezione Ambientale senza alcuna preventiva consultazione delle Regioni e delle Province Autonome, individuando, a prescindere dalla programmazione già in corso, una nuova priorità non ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (che in relazione alla tutela della condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici ad uso scolastico e ricreativo prevedono attività di vigilanza e controllo e di supporto nella definizione del percorso di miglioramento) e non ricompresa negli obblighi delle Agenzie Regionali per la Prevenzione e protezione Ambientale di cui ai Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (che contemplano la qualità dell’aria solo nel contesto outdoor).

Si evidenzia da ultimo che la recente Circolare del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto 2022 (Allegato A*), nel fornire indicazioni agli istituti scolastici, rimarca ulteriormente le disposizioni, ritenute inapplicabili, del DPCM in questione.

Roma, 8 settembre 2022

[*N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota CR originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Nota N. 22/167/CR5a/C7
08 settembre 2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
http://www.regioni.it


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Link/siti
esterni non collegati
^Fonte» CR_Dcm_08SET2022=RS_2022-09-24»
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Ultimo aggiornamento (Sabato 24 Settembre 2022 23:36)