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UIL Scuola, 10 febbraio 2014, Documentazione


Accesso al trattamento pensionistico e Legge 104
Nota di sintesi della Uil Scuola

Come è noto, con la circolare n° 44 del Ministero del Lavoro del 12.11.2013, è stata ampliata la platea dei derogati.

L’estensione riguarda anche il personale della scuola il quale, nel caso abbia fruito di permessi per l’art. 33 comma 3 della Legge 104 del 1992 e per l’art. 42 del Decreto Legislativo n° 151 del 26.03.2001, può produrre istanza al Dipartimento territoriale del Lavoro per far parte di una graduatoria stilata dall’Inps e, rientrando nelle 2.500 unità stabilite per l’anno 2014, potrà successivamente produrre istanza per il pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2014.

Tale personale dovrà possedere i requisiti della legge pre Fornero entro 36 mesi dalla pubblicazione del Decreto Legge n° 201 del 06.12.2011 (pertanto entro il 06.01.2015), finestra compresa.

Per dovere di chiarezza, si fa presente quanto segue: la Legge pre Fornero stabiliva pensionamenti di vecchiaia e di anzianità con accesso al trattamento dopo 12 mesi dal conseguimento del requisito.

Nel pubblico impiego, scuola esclusa, e nel privato se il requisito si raggiunge il 1° marzo dell’anno “X” l’accesso al trattamento pensionistico avviene dal 1° marzo dell’anno successivo.

Per quanto riguarda la scuola, invece, data la particolarità dell’uscita dal mondo produttivo dal 1° settembre di ogni anno, l’accesso alla pensione avviene dopo un minimo di 8 mesi, dal conseguimento del diritto, ad un massimo di 20.

Se, infatti, si raggiunge diritto a pensione nel mese di dicembre, si avrà la stessa nel mese di settembre successivo (dopo 8 mesi); qualora si dovessero raggiungere i requisiti per il trattamento pensionistico nel mese di gennaio, la riscossione della pensione avverrebbe a settembre dell’anno successivo (dopo 20 mesi).

In tal modo, il comma 9 dell’art. 59 della Legge 449 del 1997 viene modificato nel senso che si raggiunge il requisito a dicembre per andare in pensione a settembre dell’anno successivo, anziché nello stesso anno come prevede la legge citata.

I sottonotati quadri sinottici evidenziano

LE PENSIONI DI VECCHIAIA


Donne

Uomini

Anno

Età Anagrafica

Contribuzione

Età Anagrafica

Contribuzione

2011

61

20*

65

20*

2012

65

20

65

20

2013

65

20

65

20

2014

65

20

65

20

* Anni 15 in presenza di contribuzione di almeno una settimana entro il 31.12.1992.

LE PENSIONI DI ANZIANITÀ
UOMINI E DONNE

Anno

Quota

Età Anagrafica + Contribuzione

2011

96

60+36
o
61+35

2012

96

60+36
o
61+35

2013

97 e 3 mesi

60 + 37 e 3 mesi
o
61 + 36 e 3 mesi

2014

97  e  3 mesi

60 + 37 e 3 mesi
o
61 + 36 e 3 mesi

In tutti i casi di pensione di anzianità, sono fatti salvi i 40 anni di contribuzione.

Orbene. Per i “derogati” che rientreranno nelle 2.500 unità, il pensionamento dal 1° settembre 2014 avverrà possedendo i requisiti  sotto indicati alla data del 31.12.2013:

  1. 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica;
  2. Quota 97 e 3 mesi;
  3. 65 anni di età anagrafica e minimo 20 di contribuzione.

10 Febbraio 2014


 

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Ultimo aggiornamento (Martedì 11 Febbraio 2014 03:12)

 

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