1.1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: UIL Scuola, Comunicato-Documenti, 07-09-2017
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UIL SCUOLA
7 settembre 2017

IL CONTRATTO NON SI TOCCA
L’ARTICOLO 59 DEL CCNL VA RISPETTATO

Il diritto alla nomina nasce dalla natura del posto e non dalle alchimie burocratiche. Il personale e la scuola meritano più rispetto

La lettura burocratica delle norme non può negare i diritti sanciti dal Contratto nazionale e mettere in discussione la continuità del servizio, indispensabile per il buon funzionamento delle scuole.

La UIL Scuola rivendica il diritto contrattuale di tutti i lavoratori: conoscere - all’atto dell’assunzione -la scadenza del proprio contratto ed il luogo dove svolgere le attività ad esso connesse. È un problema di dignità dei lavoratori e, di converso, elemento di qualità del lavoro stesso.

Il Ministero - pur convenendo sull’opportunità di dare certezze al personale - ha seguito la via della burocrazia. Ha scelto il metodo del procedimento amministrativo, superato dalla contrattazione, piuttosto che quello del Codice civile, che definisce i rapporti di lavoro.

In questo contesto non deve essere messo in discussione il diritto contrattuale del personale già di ruolo di accettare supplenze annuali.

È la natura del posto che determina il diritto del lavoratore e non le alchimie burocratiche, tant’è che anche negli anni, lo stesso MIUR ha convenuto sulla possibilità per il personale di ruolo di accedere all’art 59 del CCNL, anche per le supplenze fino all’avente diritto

Tale orientamento, confermato nei recenti incontri, verrebbe ora messo in discussione da singole iniziative degli uffici territoriali del Ministero.

A questo proposito la UIL Scuola ribadisce che:

  • Verranno poste in essere le azioni necessarie per garantire l’esigibilità dell’articolo 59 del CCNL in ogni sede, non ultima quella giurisdizionale

  • I Dirigenti devono interpellare tutti gli aspiranti, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per non inficiare la procedura di convocazione e di nomina

  • I lavoratori possono accettare la proposta individuale di contratto ai sensi del CCNL

Le strutture territoriali sono invitate a segnalare comportamenti difformi per procedere ad ogni forma di tutela dei diritti contrattuali del personale.

ALLEGATI: Di seguito alcune note MIUR che ribadiscono la possibilità per il personale di ruolo di accedere all'art 59 anche per le supplenze fino all'avente diritto. (n.17162 - 10 giugno 2015 * n. 8921 dell'8 settembre 2014 * n. 1655 del 20 settembre 2005*)


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link»

UIL Scuola
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UIL Scuola, Sedi/consulenza/assistenza
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RS > Il materiale è raccolto come documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.


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N.d.R.

1.2) Documentazione (sito esterno*)
Fonte: N. 17162, 10-06-2015
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MIUR
Prot. n. 17162 del 10 giugno 2015
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Oggetto: C.C.N.L.2006/09 - art. 59 - comparto Scuola.

L'art. 59 del C.C.N.L.2006/09 del comparto Scuola prevede, come è noto, che "Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali."

Per una serie di motivazioni di ordine sia tecnico sia amministrativo che possono ritenersi straordinarie, l'aggiornamento e quindi la pubblicazione delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. per il triennio 2014/16 è avvenuto ad anno scolastico inoltrato. Per tale ragione, lo scrivente Ministero con nota prot. 8921 del 8 settembre 2014, nel comunicare che le domande di aggiornamento del personale ATA interessato potevano essere prodotte - in modalità cartacea - entro 1'8ottobre 2014, ha previsto che nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, potevano essere conferite supplenze fino all'avente titolo, ai sensi dell'art. 40 della Legge 449/97.

Nella nota veniva precisato che le citate supplenze potevano essere attribuite, inoltre, al personale A.T.A. di ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL comparto Scuola.

A fronte della situazione sopra descritta e delle conseguenti istruzioni comunicate da questo Ministero con la citata nota prot. 8921 del 8 settembre 2014 il comportamento delle Ragionerie Territoriali dello Stato è risultato difforme per quanto riguarda la richiesta di registrazione dei contratti di lavoro ad opera dei Dirigenti scolastici interessati.

Si chiede, pertanto, a codesto Ministero di diramare delle indicazioni nazionali che possano permettere, dove ciò non è avvenuto, il pagamento della supplenza nei casi in cui risulti corrispondente il soggetto nominato fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della Legge 449/97 con quello risultato, con l'aggiornamento delle graduatorie, destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato per la durata non inferiore ad un anno.

Tale indicazione permetterebbe di garantire comunque il rispetto di quanto previsto dall'art. 59 del CCNL, anche nelle sopra indicate condizioni straordinarie, evitando l'ingenerarsi di sicuro contenzioso. Si segnalano, altresì, residuali ipotesi sia di soggetti nominati con supplenze fino all'avente titolo confermati con supplenza annuale ai sensi dell'art. 59 del CCNL ma su diverso posto su altra istituzione scolastica sia di supplenti nominati fino all'avente titolo che non siano risultati confermati sul medesimo o altro posto a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive. Anche per tali ultime situazioni si registrano contenziosi che spesso vedono soccombente l'Amministrazione.

Si segnala l'urgenza.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Novelli


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N.d.R.

1.3) Documentazione (sito esterno)*
Fonte: MIUR, N. 8921, 08-09-2014
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MIUR
Prot n. 8921 dell'8 settembre 2014

Oggetto: Aggiornamento graduatorie di istituto personale A.T.A. 2014/16.

Con la presente si procede alla trasmissione e alla pubblicazione dei decreti relativi all'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. per il triennio 2014/16.

Le domande di aggiornamento potranno essere prodotte, in modalità cartacea, entro l'8 ottobre 2014.

Si coglie l'occasione per chiarire che, nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della legge 449/97.

Le suddette supplenze fino all'avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL comparto scuola.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Luciano Chiappetta


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1.4) Documentazione (sito esterno)
Fonte: N.1655, 20-09-2017
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MIUR
Prot. n. 1655 del 20 settembre 2005

AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Personale ATA - Assunzioni a tempo determinato fino alla nomina degli aventi diritto per l'anno scolastico 2005/2006 - Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia. - D.M. 9.6.2005, n. 55 -

A seguito dei quesiti pervenuti per le vie brevi circa il conferimento delle supplenze temporanee da parte dei dirigenti scolastici si ribadisce che solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 34, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.

Qualora le procedure per la definizione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di cui al D.M. 9.6.2005, n. 55 non si concludano in tempo utile per il conferimento delle citate supplenze per l'a.s. 2005/2006, dovranno essere utilizzate le graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia relative alla precedente procedura avviata con D.M. 10.10.2001, n. 150.

In attesa, pertanto, dell'approvazione in via definitiva delle graduatorie di 3° fascia di cui al D.M. 55/05 i posti disponibili per l'anno scolastico 2005/06 per le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica sono coperti mediante supplenze temporanee fino alla nomina degli aventi diritto, conferite dal competente dirigente scolastico ai candidati utilmente inseriti nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di cui al citato D.M. 150/2001.

Le predette supplenze cesseranno con l'approvazione in via definitiva delle citate graduatorie di cui al D.M. 55/05.

Trattandosi di supplenze temporanee conferite su posti disponibili entro la data del 31.12. e fino al termine dell'anno scolastico è fatta salva la possibilità di accettazione di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte del personale ATA di ruolo ai sensi dell'art.58 del CCNL 2002/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino


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Ultimo aggiornamento (Giovedì 07 Settembre 2017 23:25)

 

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