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Federazione UIL SCUOLA RUA
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28 agosto 2018

Anche l’Aran conferma la piena contrattualizzazione

A seguito di una richiesta di consulenza da parte di una scuola pugliese sulla determinazione del “bonus merito” attraverso la contrattazione integrativa di scuola l’Aran si esprime positivamente, correggendo alcune prese di posizione che rischiano di fuorviare quanto definito nell’articolo 22 del nuovo CCNL, la cui adozione a seguito di una intesa con il Miur è stata adottata anche per l’a.s. 2017/2018.

I criteri e le modalità di tale contrattazione sono stati oggetto di una nota unitaria di chiarimento da parte delle organizzazioni sindacali che riportiamo di seguito (in allegato*)

Sullo stesso tema è intervenuto il Gabinetto del Ministro, con una nota del 13 agosto.

È appena il caso di ricordare che i pareri dell’Aran non hanno valore di cogenza generale. L’interpretazione autentica della norma contrattuale è rimessa alle parti e non ad un singolo soggetto.

L’ARAN non può trasformarsi da Agenzia negoziale a ministero che svolge funzioni interpretative di atti legislativi e/o amministrativi.

La nota Aran
La scheda sulla contrattazione

[N.d.R.> Documentazione allegata sul sito della UIL Scuola. *]


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Estratto

ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione 1 UO Settori conoscenza
ARAN - Protocollo Uscita
N.0013929/2018 del 19/07/2018

Al Dirigente scolastico
[…Omissis…]
Risposta a nota del 7/6/2018 Prot. ARAN E. n 0012344/2018

Oggetto: contrattazione integrativa sui criteri generali per la determinazione del c.d. "bonus merito" - soggetti e contenuto.

Con la nota sopra indicata codesto Istituto chiede:

a) se la contrattazione sui criteri generali per la determinazione del c.d. "bonus merito" debba essere svolta anche per l'anno scolastico 2017/2018;

b) quale sia, alla luce della previsione di cui all'art. l, comma 127 della legge 107/2015, l'oggetto di tale contrattazione;

e) se a tale contrattazione vadano convocate solo le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL o anche quelle non firmatarie e se a queste ultimi spetti solo l'informativa.

Al riguardo, occorre far presente che le risorse di cui al comma 126 della citata legge 107 sono confluite, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL 19 aprile 2018, "ferma rimanendo la relativa fìnalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all'art. 22, comma 4, lett. e). punto c4)" del medesimo CCNL.

In merito la Corte dei Conti, nel rapporto di certificazione del CCNL in esame, ha precisato che "nell'ambito delle materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa ... si rinvengono, accanto ai criteri per la ripartizione del Fondo d'Istituto (FIS) e dei compensi accessori ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, anche i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, commi 126-128 della legge n. 107del2015 (art. 22, comma 4, lettera c4).

Anche in tal caso i criteri demandati alla contrattazione integrativa si contrappongono alla specifica disciplina dettata dalla legge n. 1 O 7 del 2015 che, all'art. 1, comma 12 7, demanda l'individuazione dei criteri di determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente al Comitato per la valutazione dei docenti, istituito dall'art. 11 del d. lgs. n. 297 del 1994, come sostituito dall'art. l, comma 129 della legge n. 107 del 2015; detti criteri devono tenere conto: a) della qualità del! 'insegnamento e del contributo al miglioramento del! 'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica; e) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Al riguardo la Corte prende atto che la possibilità di contrattualizzare la disciplina dettata del! 'art. I, comma I 26 e seguenti della legge n. 107 del 2015, come precisato nel successivo paragrafo 7 del rapporto, conferma sia pure parzialmente gli ambiti della contrattazione integrativa definiti nella presente ipotesi contrattuale.

Se tuttavia i criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento del/ 'offerta formativa - demandati, in linea con i precedenti contrati di comparto, alla contrattazione integrativa a livello nazionale - assorbono quelli previsti per il Fondo per il merito di cui alla legge n. 107 del 20 I 5, appare necessario precisare i confini della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. In tale ambito - come, peraltro, indicato nell'atto di indirizzo integrativo - il relativo spazio di competenza va limitato ai soli riflessi sulla distribuzione della retribuzione accessoria derivanti dall'attuazione dei sistemi di valutazione del personale docente, incluso quello di cui all'art. I, commi 127-128 della legge n. 107 del 2015, con la possibilità, quindi, di dettare i criteri generali per la determinazione dei compensi (ad esempio il valore massimo del bonus, la differenziazione minima tra le somme distribuite, la percentuale dei beneficiari) confermando, tuttavia, le procedure e i criteri di assegnazione del bonus ai beneficiari previsti dalla legge (resta ferma, pertanto la competenza del dirigente scolastico in merito ali 'individuazione dei docenti meritevoli sulla base di criteri, non soggetti a contrattazione, formulati dallo specifico comitato per la valutazione). "

Per quanto attiene alla decorrenza, invece, occorre rilevare che, come detto, le risorse di cui al citato comma 126 sono confluite nel Fondo di cui all'art. 40 del CCNL 19 aprile 2018 a decorrere dal dall'anno scolastico 2018-2019 mentre, di norma, la contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 29-11-2007- nonchè dell'art. 22 del CCNL del 19 aprile 2018-dovrebbe aver luogo all'inizio dell'anno scolastico. Pertanto, questa Agenzia ritiene che per l'anno scolastico 2017-2018 resti ferma la precedente disciplina.

Da ultimo, con riguardo ai soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa, l'art. 22, comma 2, lett. e) prevede, in linea con quanto già stabilito nei precedenti CCNL, che a livello di istituzione scolastica la delegazione di parte sindacale sia composta dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Tali soggetti sono gli stessi titolari delle altre modalità relazionali, ivi inclusa l'informazione.

Distinti saluti.

Il Direttore
Pierluigi Mastrogiuseppe

Secondo l'ARAN, infatti, sulla base di quanto rilevato dalla Corte dei Conti, contrattare i criteri generali per la determinazione dei compensi relativi al cosiddetto "bonus" premiale significa sostanzialmente definire il valore massimo del bonus stesso e la differenziazione minima tra le somme distribuite.

L'Agenzia sottolinea inoltre che la disciplina prevista dal CCNL di comparto 2016-2018 entrerà in vigore a partire dal 1 ° settembre 2018. Pertanto, fino al 31 agosto 2018 si dovrà applicare, in materia di attribuzione del "bonus", quanto previsto dalla legge 107/2015.


UIL Scuola

Contrattare le risorse per la valorizzazione docenti (punto c4 art.22), linee di indirizzo per l’anno scolastico 2017/2018

Il CCNL/2018 sottoscritto in via definitiva il 19 aprile 2018 ha ristabilito il principio della piena con trattabilità del salario accessorio. Pertanto in base all’ art. 22 punto punto c4 spetta alla contrattazione d’Istituto, già da quest’anno scolastico la definizione de c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015Le competenze dei vari organismi

Comitato di Valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti (comma 129 art. 1 legge 107/2015). Il Comitato di valutazione si deve limitare a declinare i criteri contenuti nelle lettere a) b) e c) del punto 3 del comma 129 senza discostarsene e soprattutto senza definire nessun criterio inerente l’aspetto economico.

Contrattazione integrativa di istituto definisce già da quest’anno scolastico i criteri di attribuzione dei compensi, alle attività dei docenti individuate in base ai criteri elaborati dal Comitato di Valutazione (in analogia al resto del FIS). Il tavolo della contrattazione non interviene sui criteri e gli ambiti di attività individuati dal Comitato di Valutazione in quanto afferenti agli aspetti didattici e professionali.

Dirigente Scolastico assegna il compenso in base ai criteri determinati dalla contrattazione. Comunica gli esiti della assegnazione (art.5 co.5 CCNL/2018)

Alcune considerazioni preliminari

È opportuno indirizzare la discussione nel Comitato di valutazione sulla base delle novità intervenute con il Contratto: ogni elaborazione che in qualche modo riconduca le attività a valori monetari va considerata nulla in quanto non di sua competenza.

Il tavolo della contrattazione riceve i criteri individuati dal comitato di valutazione per un esame approfondito. Conseguentemente individua i criteri per determinare i compensi da attribuire con le risorse della valorizzazione docente anche in relazione al complesso delle attività previste nell’ambito della programmazione del PTOF. Svolge un ruolo analogo a quello svolto per la determinazione dei compensi delle funzioni aggiuntive. Infatti, il nuovo CCNL assegna il potere negoziale per determinare i criteri sia per le somme del bonus sia per le somme del FIS, considerandole alla stessa stregua. Se si esaminano bene i criteri del comma 129 si vede chiaramente la sovrapponibilità delle attività fra quelle della L. 107/2015 e quelle del contratto: si pensi al contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e al successo scolastico degli studenti, alle attività di coordinamento e di formazione.

Ora, il contratto, proprio perché deve operare sulle cifre allo stesso modo, non può trattare le une e le altre con criteri diversi: i criteri devono essere i medesimi.

Che debbano essere quelli della L. 107/2015 assimilati a quelli del FIS e non viceversa è provato dal fatto che se ne deve ora occupare il contratto, di entrambi.

L’attribuzione dei compensi in capo alla trattativa li rende omologhi.


Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL Scuola
www.uilscuola.it

ARAN
https://www.aranagenzia.it/


RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a
UIL Scuola
Dove


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Link/siti
esterni
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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 05 Settembre 2018 10:37)