Neanche una classe, per nessuna ragione, fuori dai limiti imposti dalla legge. 

Gli effetti sugli organici

Il numero degli alunni per classe è conseguenza del modo in cui vengono definiti gli organici.

In questi anni abbiamo assistito alla ‘logica delle medie’ per cui ci sono contemporaneamente classi con pochi alunni, per esempio nei paesi di montagna, e classi che superano i limiti fissati dalla legge. Il modo in cui il Miur determina l’organico, tutto burocratico, con la calcolatrice alla mano, ha come presupposto un ‘tetto’ predefinito assegnato a ogni regione.

Abbiamo sempre proposto di  procedere al contrario, fare una fotografia precisa dell’esistente, individuare le situazioni di criticità, quelle dove è necessario intervenire e solo a quel punto passare alla definizione dell’organico.

 

Gli effetti sulla qualità della didattica

Le norme sulla costituzione delle classi sono regolate da un decreto del 2009 (n. 81) che prevede un ‘tetto massimo’ di alunni per classe: 

 

Scuola dell’infanzia

Fino a 26 alunni        elevabili in casi eccezionali a 29

Scuola primaria

Fino a 26 alunni        elevabili in casi eccezionali a 27

Scuola secondaria di primo grado

Fino a 27 alunni        elevabili in casi eccezionali a 30

Scuola secondaria di secondo grado

Fino a 27 alunni        elevabili in casi eccezionali a 30

Classi con alunni disabili

Fino a 20 alunni

La presenza di un numero di alunni superiore a quello fissato dalla legge è – ribadisce il segretario della Uil Scuola –  non soltanto un problema ‘giuridico’ ma anche una condizione da superare assolutamente perché incide direttamente sulla qualità della didattica e sui risultati.
La sentenza del Tar di oggi, ribadisce proprio questo: le classi che superano il numero massimo di alunni sono fuori legge.

 

La questione edilizia

La situazione degli edifici e delle aule in Italia è molto differenziata.

Ci sono aule dove, proprio per problemi di spazio, di metri quadrati disponibili, per legge non ci può essere ‘affollamento’ di alunni.

Abbiamo più volte segnalato al MIUR situazioni limite, presentato il risultato di monitoraggi effettuati nelle diverse province italiane, il nodo resta: l’anagrafe dell’edilizia scolastica, istituita da una legge del 23 gennaio 1996, finanziata ogni anno con 200 milioni di vecchie lire, rifinanziata in euro, ancora non è stata completata.

In base a quanto disposto dalla sentenza del Tar, entro 120 giorni il ministero dell'Istruzione e il ministero dell'Economia dovranno emanare il Piano generale di edilizia scolastica.

Sarebbe opportuno che in sede di definizione dell’organico (oggi si è svolta la prima riunione tra ministero e sindacati sugli organici del prossimo anno)  questo fosse definito nel rigoroso rispetto del numero di alunni per classe.

Neanche una classe, per nessuna ragione, fuori dai limiti imposti dalla legge.

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Comunicato della >>>

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Ultimo aggiornamento (Lunedì 24 Gennaio 2011 02:21)

 

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