La scheda curata dalla UIL SCUOLA.

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

06 Settembre 2021

Collegio dei Docenti, cosa è utile sapere

Il ruolo degli organi collegiali della scuola non ha subito nessun effetto dopo l’entrata in vigore della legge n. 107/2015, tranne che per alcune modifiche che riguardano la definizione e l’approvazione del nuovo Piano triennale dell’offerta formativa e nella costituzione del comitato per la valutazione dei docenti cui la legge assegna una nuova funzione ai fini della definizione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti.

Successivamente quest’ultimo aspetto è stato di fatto superato, prima con il CCNL 2016-18, poi con la legge di bilancio del 2020 che ha stabilito che le risorse del “bonus docenti” possono essere utilizzate per la contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del Fondo di Istituto, a favore del personale scolastico docente e Ata, senza ulteriore vincolo di destinazione.

Tra tutti gli organi collegiali presenti nelle istituzioni scolastiche è sicuramente possibile affermare che il Collegio dei docenti sia il luogo per “eccellenza” di partecipazione democratica nella scuola.

Nel link*, la scheda di dettaglio e gli approfondimenti sul tema a cura della Uil Scuola.

ALLEGATO*
[*N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati> PDF scaricabile, circa 340 KB. **]

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UIL SCUOLA RUA
Comunicato stampa - Documentazione
06 settembre 2021


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Estratto

Federazione
UIL SCUOLA RUA

06 Settembre 2021
Documentzione

GLI ORGANI COLLEGIALI NELLA SCUOLA
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Composizione e competenze

PREMESSA

Il ruolo degli organi collegiali della scuola non ha subito nessun effetto dopo l’entrata in vigore della legge n. 107/2015, tranne che per alcune modifiche che riguardano la definizione e l’approvazione del nuovo Piano triennale dell’offerta formativa e nella costituzione del comitato per la valutazione dei docenti cui la legge assegna una nuova funzione ai fini della definizione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti.

Successivamente quest’ultimo aspetto è stato di fatto superato, prima con il CCNL 2016-18, poi con la legge di bilancio del 2020 che ha stabilito che le risorse del “bonus docenti” possono essere utilizzate per la contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del Fondo di Istituto, a favore del personale scolastico docente e Ata, senza ulteriore vincolo di destinazione.

Tra tutti gli organi collegiali presenti nelle istituzioni scolastiche è sicuramente possibile affermare che il Collegio dei docenti sia il luogo per “eccellenza” di partecipazione democratica nella scuola.

Previsto dai decreti delegati del 1974 l’organo è oggi disciplinato principalmente dal D.L.vo del 16 aprile n. 297/94 (Testo Unico della scuola), che è stato nel tempo parzialmente aggiornato, ma non sostituito, e precisamente all’art. 7).

Il Collegio dei docenti è un organo vivo
Lo precisano le norme di legge e contrattuali successive al Testo Unico

Il D.P.R. 275 del 1999 Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche ha stabilito che:

✓ “gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”. “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel rispetto degli organi collegiali”.

Il D.Lgs. n.165 del 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all’art.25 comma 2, compiti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, dispone che:

✓ “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”.

Per ciò che riguarda la Legge n. 107/15, sono diversi i commi che richiamano il ruolo del Collegio dei docenti che non viene assolutamente snaturato nella sua funzione:

Comma 1: “le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali…”

Comma 14: dispone che il Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. Pertanto, il Collegio dei docenti mantiene il compito di elaborare il Piano, sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico che, peraltro, lo presiede.

✓ Comma 29: “il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni”.

✓ Comma 78: Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione,” il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento…”

Il CCNL 20016-18, all’art. 3 comma 3, precisa che

✓ “La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del Collegio nell’ambito dell’impegno orario”.

Composizione

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo, dai supplenti, limitatamente alla durata della supplenza, nonché dai docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano in servizio nella singola autonomia scolastica.

È presieduto dal dirigente scolastico.

Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

Articolazioni

Il Collegio docenti può articolarsi nei cosiddetti “dipartimenti disciplinari” o “commissioni” per ogni materia o per materie affini o per ogni area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su determinati aspetti importanti della didattica (es. concordare scelte comuni in relazione alle attività didattico-metodologico o all’individuazioni di linee comuni dei piani di lavoro individuali sempre nel rispetto della libertà di insegnamento).

Competenze

Il Collegio dei docenti:

✓ ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

✓ formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto;

✓ delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;

✓ valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;

✓ provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

✓ adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico; come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti;

✓ promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto;

✓ elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

✓ elegge al suo interno i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

✓ programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

✓ nelle scuole con alunni in età d’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste sulla scolarità dei cittadini stranieri (artt. 115 e 116 del Testo Unico);

✓ esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

✓ esprime al dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza (articoli 468 e 506 del Testo Unico); ✓ esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze (articolo 106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309);

✓ si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Inoltre, al Collegio docenti compete:

✓ l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa o PTOF;

✓ la proposta al consiglio di istituto del calendario scolastico e delle modalità di comunicazione tra scuola e famiglia;

✓ la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni;

✓ la definizione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta e per l’assegnazione del credito scolastico;

✓ la definizione del numero minimo di prove orali e scritte per singola disciplina, dei tempi e delle modalità per la presentazione di progetti di attività extracurricolari;

✓ l’approvazione del progetto relativo alle attività di accoglienza delle classi iniziali e dei progetti di attività extracurricolari;

✓ la definizione, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa attribuita alle Istituzioni scolastiche dall’art. 5 del D.P.R. 275/1999, di commissioni, coordinamenti disciplinari o dipartimenti disciplinari;

✓ le innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica;

✓ il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione; ✓ l’approvazione, in relazione agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole; ✓ l’esercizio delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione del consiglio di istituto;

✓ l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al PTOF;

✓ la designazione dei tutor dei docenti nell’anno di formazione;

✓ la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio;

✓ la ratifica dei regolamenti dei laboratori e la approvazione di eventuali modifiche;

✓ l’approvazione delle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività diversa da normale attività didattica. In particolare, per la scuola della Infanzia:

✓ cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;

✓ provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;

✓ adotta iniziative di sperimentazione metodologica – didattica (articolo 277 del Testo Unico);

✓ adotta iniziative per promuovere l’aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.

Quando si riunisce

Le riunioni del Collegio dei docenti devono tenersi in orario extrascolastico. L’organo si riunisce almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre e comunque la riunione può essere convocata:

✓ dal dirigente scolastico;

✓ dal dirigente scolastico quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Numero di riunioni e chi le delibera

Il Collegio dei docenti si insedia ad inizio di anno scolastico nel cui ambito si delibera il calendario delle convocazioni ordinarie.

Il numero delle riunioni annuali del Collegio dei docenti (e degli altri organi collegiali) viene infatti stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti. Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal Collegio dei docenti nella sua facoltà di autoregolamentazione. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze (art. 28/4 CCNL 2006-09).

Numero di ore da dedicare alle riunioni

Ai sensi dell’art. 29 del CCNL 2006-2009 sono previste attività funzionali fino a 40 ore annue per:

✓ la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione di inizio e fine d’anno;

✓ l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle attività educative nella scuola materna e nei convitti.

Le ore eccedenti le 40 sono retribuite con il Fondo di istituto come attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), con il compenso orario di € 17,50.

Regolamento

Le modalità di funzionamento degli organi collegiali sono demandate ai regolamenti interni nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni del D.L.vo del 16 aprile n. 297/94. L’art. 40 prevede che “in mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione”.

Il regolamento deve essere approvato con delibera collegiale. Nel Regolamento potrà essere, per esempio, esplicitato:

✓ Chi presiede il Collegio in caso di assenza del dirigente scolastico;

✓ I termini di preavviso e le modalità di convocazione (comprese eventuali convocazioni straordinarie);

✓ Cosa fare e come si decide se la discussione si protrae oltre l’orario preventivato (aggiornamento o la prosecuzione della seduta?);

✓ Modalità e criteri di una eventuale integrazione dell’ordine del giorno;

✓ Modalità e criteri degli interventi e delle votazioni;

✓ Modalità di stesura e di approvazione del verbale;

✓ Ecc.

La convocazione

Le modalità di convocazione possono essere disciplinate dal regolamento interno della scuola.

Ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo del 16 aprile n. 297/94 il Consiglio di Istituto ha infatti la prerogativa di deliberare autonomamente sulle modalità di convocazione degli organi collegiali (compreso quindi il Collegio dei docenti). Di norma il Collegio è convocato dal dirigente scolastico con comunicazione all’albo, nel registro delle comunicazioni ai docenti e nell’apposita sezione del sito dell’istituto (o con comunicazione all’indirizzo di posta dei singoli docenti).

Tempi

Se non esiste un regolamento interno che disciplini i termini di preavviso di convocazione, per prassi ormai consolidata la convocazione di un Collegio ordinario (cioè previsto dal Piano delle attività deliberato a suo tempo) deve avvenire con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 che all’art.1 precisa: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”.

Cosa deve contenere

L’ordine del giorno degli argomenti della discussione, la data, l’ora, il luogo della convocazione e la durata ipotizzata.

Convocazione per ordini di scuola o per indirizzi

Il Collegio può essere convocato in forma plenaria oppure, se l’autonomia scolastica è costituita da ordini di scuola diversi (es. Istituti comprensivi) o da indirizzi di studio diversi (es. Istituti di Istruzione Superiore) è vi è la necessità di deliberare in merito a situazioni che riguardino solo quell’ordine di scuola o indirizzo e che non coinvolgono quindi l’intera comunità scolastica, è possibile convocare solo i docenti di un solo ordine/indirizzo.

Come avvengono le deliberazioni

Quorum strutturale e quorum deliberativo

Affinché una seduta del Collegio dei docenti sia valida deve essere presente la metà dei suoi componenti più uno.

L’art. 37 comma 3, del D.L.vo del 16 aprile n. 297/94 dispone che “le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali non prevedano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente”.

Nella nota n. 771 dell’8/4/1980 l’allora MPI aveva precisato: “In relazione alle disposizioni dell’articolo 28 (del D.P.R. 416/1974, integralmente trasfuso nell’art. 37 del T.U.), rimane del tutto indifferente il comportamento di coloro che, pur essendo presenti, e concorrendo, quindi, a fornire la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto”.

Pertanto, per la validità delle deliberazioni si esige la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente (attenzione: non vota due volte!).

Per voti validamente espressi si intendono i voti favorevoli o contrari, mentre le astensioni non rappresentano espressione di volontà e di conseguenza non sono valide ai fini della formazione della volontà dell’organo e non entrano nel computo dei votanti.

Il dirigente scolastico, nella sua veste di presidente del Collegio dei docenti, messa in votazione una o più proposte constata l’esito della votazione e la comunica al docente incaricato della verbalizzazione che indicherà nel verbale i voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti.

Modalità delle votazioni

A ogni delibera deve corrispondere una votazione. Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano, ma si potrà procedere anche per appello nominale. Quando la votazione coinvolge le persone, la votazione avviene con scrutinio segreto.

Argomenti non previsti all’ordine del giorno

Di norma non è possibile deliberare su argomenti non previsti nell’Ordine del Giorno. Il Consiglio di Stato, con decisione 14/07/1970 n.679 ha però precisato che “è legittima la deliberazione di un organo collegiale in ordine ad una materia non specificatamente indicata all’ordine del giorno, allorché risulti per certo che tutti i componenti del Collegio erano preparati per discutere l’argomento e lo hanno discusso, deliberando all’unanimità”.

La verbalizzazione

Il docente verbalizzante deve riportare con efficace sintesi l’effettivo svolgimento della seduta in modo che possa essere ricostruito l’iter logico e cronologico delle deliberazioni che rappresentano il merito delle decisioni assunte.

Il verbale deve essere veritiero e rappresentare la discussione e l’esito deliberativo. In sede di approvazione non può essere richiesto di inserire nel verbale fatti non accaduti o dichiarazioni non espresse nella riunione.

Visione del verbale

L’art. 35 del R.D. 965 del 30 aprile 1924 (confermato dalla Nota prot.n. 2532 del 1° aprile 2010) precisava che “Il processo verbale di ogni adunanza è trascritto in un libro da conservarsi in archivio, a pagine numerate e firmate dal presidente”, pertanto accessibile al personale che lo voglia consultare.

L’allora MPI, con la nota prot. 1404 del 21 maggio 1980, aveva altresì precisato che “gli atti degli organi collegiali della scuola debbono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai predetti membri in relazione alle funzioni che sono chiamati a svolgere”.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 7383 del 7/10/2003, ha infine affermato che “Quanto all’interesse all’accesso, non si può negare che il componente di un organo collegiale che chiede copia dei verbali delle sedute dell’organo medesimo, ha un interesse qualificato all’accesso, che deriva dall’esigenza di conservare una traccia documentale dell’attività svolta dall’organo collegiale di appartenenza, ai fini più disparati, quali quello di conservazione, verifica, studio, controllo, eventuale impugnazione”.

ATTENZIONE: Da ciò risulta chiaro come il docente che fa parte del Collegio dei docenti ha un diritto “tout court” di accesso ai verbali dell’organo collegiale di cui fa parte.

In sostanza ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del Collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale, senza la necessità di esplicitare una specifica motivazione.


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