Le norme si applicano anche ai supplenti.

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Informazioni Contratto
Scheda n. 4

CONGEDI PARENTALI (art. 12)

(Le norme a tutela della maternità contenute nel D.L.vo 151-2001 si applicano anche ai supplenti)

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

La lavoratrice madre è tenuta ad astenersi dal lavoro:

  • nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • in qualsiasi periodo precedente la data presunta del parto, in caso di complicanze e previa autorizzazione dell'ispettore del lavoro;
  • nel periodo intercorrente la data presunta e quella effettiva del parto;
  • nei tre mesi successivi al parto.

Opzioni: i 5 mesi complessivi di astensione obbligatoria possono essere fruiti anche a partire da un mese prima della data presunta del parto e per i 4 mesi successivi, a condizione che un medico specialista della ASL attesti che l'opzione non reca pregiudizio né alla salute della gestante, né a quella del bambino.

In caso di parto prematuro:

  • ai 3 mesi di astensione post-parto, va aggiunto il periodo di astensione obbligatoria non fruito prima del parto;
  • se il figlio nato prematuro viene ricoverato in ospedale pubblico o privato, la madre può riprendere servizio (con certificato medico che la abilita al lavoro) e può chiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo anteparto non fruito decorrano in tutto o in parte dalla data di rientro in casa del figlio.

RIDUZIONE DELL'ORARIO DURANTE IL 1° ANNO DEL BAMBINO

La madre ha diritto a:

  • 2 ore al giorno se l'orario giornaliero è pari o superiore alle 6 ore;
  • 1 ora al giorno se l'orario è inferiore a 6 ore.

La riduzione spetta al padre:

  • se il figlio è stato affidato a lui;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • se la madre non è lavoratrice dipendente;
  • in caso di grave infermità o di morte della madre.

In caso di parto plurimo: le ore sono raddoppiate e quelle che si aggiungono possono essere utilizzate anche dal padre ed anche congiuntamente alla madre.

INTERRUZIONE SPONTANEA O TERAPEUTICA DEL PARTO

L’interruzione che avviene prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata aborto e rientra nelle assenze per malattia.

Retribuzione. Nel periodo di astensione obbligatoria alla madre o al padre spetta l'intera retribuzione fissa mensile più le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono in caso di malattia superiore a 15 giorni consecutivi, o in caso di ricovero in ospedale e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, come previsto dall’art. 17, comma 8.

Tale periodo è considerato servizio effettivamente prestato anche per l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.

Il padre ha diritto sia alla retribuzione, sia all'astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre:

  • in caso di morte o di grave infermità della madre stessa;
  • in caso di abbandono;
  • in caso di affidamento esclusivo del bambino.

ASTENSIONE FACOLTATIVA

Padre e madre hanno il diritto di astenersi dal lavoro, per ogni bambino nei primi 8 anni, per un periodo di:

  • 6 mesi, da fruire anche in maniera frazionata ed anche contemporaneamente da entrambi i genitori;
  • 10 mesi se vi sia un solo genitore;
  • 11 mesi se il padre lavoratore esercita il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Retribuzione

I primi 30 giorni (complessivi per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente):

  • sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose e dannose per la salute;
  • non riducono le ferie;
  • sono valutati nell'anzianità di servizio.

I rimanenti 5 mesi: sono retribuiti al 30% dello stipendio fino ai 3 anni del bambino. Nel periodo successivo (e fino al compimento degli 8 anni) tale retribuzione viene erogata solo se il genitore che richiede il permesso ha un reddito non superiore a 2 volte e mezzo l'importo della pensione minima.

Le assenze comprendono anche i giorni festivi, a meno che i periodi di assenza non siano intervallati dal rientro in servizio.

Presentazione della domanda.

Per la fruizione - anche frazionata- dei periodi di astensione dal lavoro, o per chiedere la proroga, la madre o il padre presentano domanda o inviano Raccomandata A/R al dirigente scolastico, di norma 15 giorni prima dalla data di decorrenza del periodo di astensione; in caso di particolari e comprovate difficoltà personali, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio dell'assenza.

ASTENSIONE DAL LAVORO PER MALATTIA DEL FIGLIO

Nel caso di malattia di ciascun figlio, i genitori (anche adottivi o affidatari) hanno diritto ad astenersi dal lavoro alle seguenti condizioni:

  • fino al compimento del 3° anno del bambino, l'astensione può durare per tutto il periodo della malattia; i primi 30 giorni per ogni anno (computati complessivamente a entrambi i genitori) sono retribuiti per intero, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti; per il rimanente periodo, senza retribuzione;
  • per ogni figlio fra i 3 e gli 8 anni: i genitori hanno diritto ad assentarsi 5 giorni lavorativi all'anno, senza retribuzione.

Nota Bene:

Il diritto si esercita presentando il certificato medico rilasciato da uno specialista della ASL o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

L’amministrazione non può disporre visita fiscale per il controllo della malattia del bambino.


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Estratto

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www.uilscuola.it

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esterni

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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 20 Aprile 2016 12:08)

 

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