La scheda curata dalla UIL SCUOLA RUA, prima parte, per facilitare la comprensione della normativa vigente.

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NUOVO DPCM E DECRETO AGOSTO
E LE ALTRE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
SCHEDA TECNICA DI RIEPILOGO DELLE DISPOSIZONI VIGENTI

Dal 12 ottobre il Decreto Agosto è legge.

Il testo definitivo, come avevamo anticipato, comprensivo delle integrazioni già confermate in Senato non è stato modificato per cui nulla è cambiato nell’approvazione definitiva nell’Aula della Camera.

Pertanto, resta irrisolta, così come abbiamo già avuto modo di sottolineare in più occasioni, la questione dei lavoratori fragili che non ha trovato in questo provvedimento adeguata soluzione: coloro i quali non potranno svolgere mansioni alternative e saranno dal medico collocati in interdizione resteranno soggetti a riduzione di stipendio fino al licenziamento.

A tale personale, infatti, andava garantita, in analogia ai lavoratori collocati in quarantena o in malattia con sorveglianza attiva, la salvaguardia del reddito e del posto di lavoro che, al contrario, non sarebbe al momento assicurata da questo decreto. Così non è stato.

Pertanto, rimane ancora necessario emanare un provvedimento di legge specifico per fornire un’adeguata tutela al personale che rientra nei c.d. lavoratori fragili.

Dal 14ottobre e fino al 13 novembre 2020 è in vigore un nuovo DPCM

Reintroduce alcune disposizioni che avevano già riguardato la scuola lo scorso anno scolastico: il divieto di effettuare visite e viaggi di istruzione e la possibilità di svolgere le riunioni collegiali in modalità online.

Di seguito un riepilogo delle disposizioni previste dal DECRETO AGOSTO e dal recente DPCM che riguardano il personale della scuola e come dovranno essere considerate alcune assenze dal lavoro per tale personale

Di seguito un riepilogo delle disposizioni previste dal DECRETO AGOSTO e dal recente DPCM che riguardano il personale della scuola e come dovranno essere considerate alcune assenze dal lavoro per tale personale.

LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I PERIODI IN CUI IL FIGLIO È COLLOCATO IN QUARANTENA
Disposizione valida fino al 31/12/2020

Quando il proprio figlio convivente e minore di anni 14 è in periodo di quarantena, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:

all’interno del plesso scolastico;

nell’ambito delle attività sportive di base, attività motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati;

▪all’internodistruttureregolarmentefrequentateperseguirelezionimusicalie linguistiche;

Il personale della scuola può fruire del:

- Lavoro agile
In questi casi il personale della scuola può fruire del lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

- Congedo retribuito al 50%

Nei soli casi in cui il lavoro in modalità agile non sia possibile (es.collaboratori scolastici) o comunque in alternativa adesso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio con retribuzione al 50%.

ATTENZIONE!

Se uno dei due genitori fruisce di una delle due misure previste (lavoro agile o congedo), oppure è disoccupato o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può fruire delle suddette misure previste a meno che non sia genitore di figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di une delle due misure previste.

Durata
Fino al 31/12/2020.

È prevista la sostituzione del personale che fruisce del lavoro agile o del congedo

Per la sostituzione del personale scolastico interessato da questa misura sono previste risorse pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica il personale nominato come supplente “COVID” assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.

È stata così eliminatala parte relativa al licenziamento precedentemente previsto.

Chiarimento Nota ministeriale n. 1870 del 14 ottobre2020

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 32, comma 6-quater ha previsto che il personale docente e ATA assunto concontratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica. Sull’utilizzo del predetto “organico Covid” resta pertanto fermo, a maggior ragione, quanto comunicato con la Nota13 ottobre 2020, n.1843. Si chiarisce inoltre che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma2deldecretolegislativo13 aprile 2017, n.66. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione:

Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107”.

LAVORO AGILE
IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Al personale scolastico è riconosciuta la possibilità di lavoro agile in caso di sospensioni delle attività didattiche in presenza solo a causa dell’emergenza epidemiologica.

È esclusa la possibilità in periodi di normalità come è invece previsto per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione:

“Al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica”

LAVORATORI FRAGILI
RICOVERO OSPEDALIERO
Disposizione valida fino al 15/10/2020

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i c.d. lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:

- Immunodepressione;

- o da esiti da patologie oncologiche;

- o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;

- o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le assenze dal servizio sono equiparate alla malattia, con ricovero ospedaliero, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali che attestino le situazioni sopra elencate.

Non è comunque possibile monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio per come sopra previste.

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 17 del CCNL Scuola e delle disposizioni vigenti in materia di malattia, il ricovero ospedaliero relativo alle summenzionate patologie esclude:

- la trattenuta fino ai 10 giorni (“Brunetta”);

- il rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)

Mentre rientra nel periodo di comporto della malattia come disciplinato dagli artt. 17 e 19 del CCNL scuola.

Resta ferma la norma contrattuale che riguarda le gravi patologie per cui è sempre riconosciuta non solo l’intera retribuzione ma anche l’esclusione dal periodo di comporto.

[…Omissis…]

LA SCHEDA UIL SCUOLA*
[N.d.R.> Documento integrale, formato PDF/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati *]


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Estratto

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UIL SCUOLA RUA
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UIL SCUOLA RUA
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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA-Dcm_15OTT2020 = RS_2020-10-16»
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