La seconda parte scheda della curata dalla UIL SCUOLA RUA per facilitare la comprensione della normativa.

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NUOVO DPCM E DECRETO AGOSTO
E LE ALTRE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
SCHEDA TECNICA DI RIEPILOGO DELLE DISPOSIZONI VIGENTI

(Seconda parte)

[…Omissis…]

LAVORATORI FRAGILI
ALTRA MANSIONE E ATTIVITÀ DA REMOTO
Disposizione valida dal 16/10/2020 fino al 31/12/2020

I c.d. Iavoratori fragili dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:

- Immunodepressione;

- o da esiti da patologie oncologiche;

- o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;

- o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se non inibiti completamente dal servizio, possono svolgere diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

È autorizzata la spesa di 54milioni di euro per l’anno 2020ai fini della sostituzione di tale personale.

QUARANTENA O MALATTIA DA “COVID”
E PERIODO DI COMPORTODELLA MALATTIA

È previsto che un eventuale periodo trascorso in quarantena o malattia con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comporto. In questo caso è esplicita, nella norma stessa, la previsione che tale periodo debba anche essere escluso dal periodo di comporto della malattia.

ATTENZIONE!

Tale misura fa sì che siano considerati come tali (perché equiparati alla quarantena) e pertanto esclusi:

- dal periodo di comporto

- dalla trattenuta fino ai 10 giorni (“Brunetta”);

- dal rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)

anche le seguenti assenze:

In attesa dell’esito del tampone

È l’assenza dal luogo di lavoro, equiparata alla quarantena, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche perla ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus COVID-19 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, , previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente.

In caso di positività in classe e periodo necessario all’esecuzione ed all’esito del test (“contact tracing”)

È la quarantena per i14 giorni successivi all’ultima esposizione per il personale scolastico individuato come contatti stretti del caso confermato COVID-19 dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente .

Per convivenza con persona positiva alCoVid-19

Qualora un alunnoo un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

ATTENZIONE!

Considerando che tali periodi sono equiparati anche al ricovero ospedaliero, durante gli stessi non può essere richiesto al personale nessuna attività lavorativa, es. svolgere la didattica a distanza per i docenti.

LAVORATORI FRAGILI
INIDONEITÀ RELATIVA E INIDONEITÀ TEMPORANEA IN MODO ASSOLUTO

PERSONALE DOCENTE

 Nei casi di inidoneità relativa alla specifica mansione il lavoratore a tempo indeterminato può:

A) richiedere esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale.

ES.

- servizio di biblioteca e documentazione;

- organizzazione di laboratori;

- supporti didattici ed educativi;

- supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;

- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nel PTOF.

 In questo caso sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.

 La domanda potrà essere prodotta dal lavoratore in ogni momento, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità.

Il contratto deve essere stipulato da parte dell’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato. Durante questo periodo il docente fruisce della malattia.

B) non richiedere esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale

 In questo caso dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.

 Nei casi di inidoneità temporanea in modo assoluto

 Il personale a tempo indeterminato dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.

PERSONALE ATA
Nei casi di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza

È sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, svolgere attività lavorativa in modalità agile per:

 Il Direttore dei servizi generali e amministrativi;

 l’Assistente amministrativo;

 l’Assistente tecnico.

Particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei:

 Collaboratori scolastici

 Cuochi

 Guardarobieri

 Infermieri

per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza.

Nei casi di idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo

Si fa riferimento ai criteri definiti in sede di contrattazione di scuola:

L’articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazione, infatti dispone che “Qualora l’autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l’utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d’appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l’organizzazione del lavoro della scuola”.

Nei casi di inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo

In questi casi, il dirigente scolastico:

 valuterà se sia possibile l’utilizzazione presso l’Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall’interessato.

qualora l’utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Anche per il personale ATA il contratto di utilizzazione deve essere stipulato da parte dell’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato. Durante questo periodo il docente fruisce della malattia.

 Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo

Il relativo periodo di assenza è malattia.

Periodi di malattia e relativa retribuzione

In tutti i casi in cui il dipendente è collocato in malattia, si applicano gli artt. 17 e 19 del CCNL Scuola, oltre alla trattenuta fino ai primi 10 giorni di assenza (“Brunetta”):

Personale a tempo indeterminato

Ha diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per malattia, per un periodo massimo di 18 mesi(ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente).

Durante i 18 mesi di malattia spetta:

 dal 1° al 9° mese, la retribuzione intera;

 dal 10° al 12° mese, la retribuzione ridotta al 90%;

 dal 13° al 18° mese, la retribuzione ridotta al 50%.

Tale periodo non interrompe né la maturazione dell’anzianità a qualsiasi titolo, né le ferie. Superato il periodo massimo previsto di 18 mesi, si può fruire, a richiesta, di un ulteriore periodo di 18 mesi. Per tale l’ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione e si interrompe l’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Personale a tempo determinato

l personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (anche se nominato dal dirigente scolastico) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di9 mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:

 per intero nel primo mese di assenza;

 al 50% nel secondo e terzo mese (senza interruzione dell’anzianità di servizio);

 per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nomina per supplenze brevi

Il personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio).

Trascorsi i 30 giorni il contratto si ritiene risolto.

[…Omissis…]

LA SCHEDA UIL SCUOLA
[N.d.R.> Documento integrale, formato PDF/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati *]


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA-Dcm_15OTT2020 = RS_2020-10-18»
RS non ha merito e non è titolare dei contenuti raccolti. Il materiale è conservato quale documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.

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< N.d.R.

Documentazione correlata e/o richiamata»

COVID, SCUOLA, DECRETO AGOSTO E NUOVO DPCM (1)
La scheda curata dalla UIL SCUOLA RUA, prima parte, per facilitare la comprensione della normativa vigente.


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Link/siti
interni

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