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ITAL, Lettera

 


 (…Omissis…)

     Le nuove disposizioni ridisegnano completamente, a partire dal 1.1.2012, la pensione di anzianità e apportano significative modifiche alla pensione di vecchiaia incidendo in particolare sull’innalzamento dell’età pensionabile per le donne del settore privato. Si tratta di un vera e propria riscrittura di queste prestazioni per coloro che maturano i requisiti dal 2012, anche sotto il profilo della loro denominazione: le pensioni di vecchiaia e di vecchiaia anticipata verranno sostituite dalla nuova “pensione di vecchiaia” e la pensione di anzianità verrà sostituita dalla “pensione anticipata” (vedi tabelle allegate).

     Contestualmente alla ridefinizione di queste prestazioni vengono a cessare le cosiddette finestre, sempre per coloro che maturano i requisiti dal 2012.

     A proposito della pensione di anzianità sparisce il cosiddetto sistema delle quote e resta per il futuro il solo canale della massima anzianità contributiva che però passa dagli attuali 40 anni a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne con l’ulteriore appesantimento dovuto alla penalizzazione qualora l’accesso al pensionamento si consegua prima dei 62 anni di età (penalizzazione permanente con riduzione percentuale pari all’1% per i primi 2 anni di anticipo rispetto ai 62 anni e pari al 2% per gli ulteriori anni).

     Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia oltre alle modifiche inerenti l’elevazione dell’età pensionabile si interviene parificando il requisito minimo di contribuzione – pari a 20 anni – finora diversificato tra soggetti del sistema retributivo/misto e soggetti del sistema contributivo.

     Come ulteriore novità si evidenzia che, ai fini del calcolo della pensione - per le pensioni con decorrenza successiva al 1.1.2012 - opererà quanto disposto dalla nuova norma in materia di calcolo contributivo con il sistema del pro-quota. In altri termini, a partire dal 1° gennaio 2012, tutti i trattamenti pensionistici verranno calcolati con il metodo contributivo compresi quelli rientranti nel sistema interamente retributivo (soggetti che possono far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995), con effetti solo sulle anzianità successive al 31.12.2011.

     Nelle tabelle che seguono vengono visualizzati i requisiti per la nuova pensione di vecchiaia e per la pensione

Salvaguardia del diritto

     Lavoratori in possesso dei requisiti di età e/o contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31.12.2011 La manovra prevede espressamente una norma di salvaguardia per tutti i lavoratori che possono far valere entro la data del 31.12.2011 i requisiti di età e/o contribuzione previsti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità.

     Ai fini dell’applicazione della norma di salvaguardia - che consente l’accesso alla pensione secondo la vecchia disciplina sia per il diritto, sia per le finestre - occorre avere esclusivamente riguardo alla maturazione entro il 31.12.2011 dei requisiti di età e/o contribuzione richiesti per il diritto alla pensione ai sensi della previgente normativa indipendentemente dal fatto che la decorrenza della pensione sia stabilita - proprio per effetto delle finestre - in data successiva al 31.12.2011. Non ha alcun riguardo né la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, né la presentazione della domanda entro la medesima data del 31.12.2011. Il lavoratore in possesso al 2011 dei requisiti per il diritto sia alla pensione di anzianità che alla pensione di vecchiaia delle varie forme pensionistiche a pensione, può chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza il rilascio della relativa certificazione. Al lavoratore è riconosciuta quindi la possibilità di esercitare il diritto pensionistico acquisito anche in un momento successivo al 31.12.2011. E’ peraltro bene sottolineare che, sul piano giuridico la certificazione del diritto a pensione non ha un valore assoluto di certezza dei diritti acquisiti. Nell’ambito di questa norma di salvaguardia, la certificazione del diritto a pensione rilasciata al lavoratore assolve esclusivamente una funzione di informazione “dichiarativa” e non ha pertanto carattere costitutivo del diritto.


Estratto

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Ultimo aggiornamento (Giovedì 08 Marzo 2012 02:15)