La scheda di lettura e le richieste della UIL Scuola.

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UIL Scuola, 08 Aprile 2014, Documento


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Decreto n. 39, lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori
Per evitare confusione urgente una nota del MIUR
La nota UIL Scuola

Come noto il D.Lvo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. impone che “i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.”

La precisazione contenuta nel decreto legislativo circa la circostanza “che i datori di lavoro intendano impiegare”, esclude i rapporti di lavoro già in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto stesso e, d’altra parte, tutto il personale a tempo indeterminato della scuola ha presentato al momento dell’immissione in ruolo la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 39 del T.U. circa la propria posizione penale, così come tale dichiarazione è stata presentata da tutti i lavoratori al momento della iscrizione nelle varie graduatorie (permanenti, di circolo ed istituto, ecc.), pertanto la norma esclude sia coloro che hanno un contratto a tempo determinato (supplenti), che tutti coloro che siano inseriti nelle varie graduatorie.

La norma quindi riguarda esclusivamente il personale che non è inserito in alcuna graduatoria e che instaura rapporti di lavoro “occasionali” con le scuole, per i quali il Ministero di Grazie e Giustizia ha approntato una specifica “dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione”.

L’argomento è stato oggetto di attenzione da parte dei media, quindi occorre che il Ministero dell’Istruzione chiarisca al più presto la reale portata della norma nelle scuole, fornendo indicazioni univoche e vincolanti per tutto il territorio nazionale, per evitare che prenda piedi un “fai da te” delle singole scuole, degli ambiti territoriali o delle direzioni regionali che è già in corso.


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Ultimo aggiornamento (Martedì 08 Aprile 2014 14:06)

 

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