“Il testo del decreto è in vigore, ma per diventare definitivo va convertito in legge, entro 60 giorni dovendo passare l’esame del Parlamento in cui potrà essere emendato.”

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

28 Maggio 2021

Decreto Sostegni Bis
La scheda di lettura e di commento delle misure per la scuola

Il testo del decreto è in vigore, ma per diventare definitivo va convertito in legge, entro 60 giorni dovendo passare l’esame del Parlamento in cui potrà essere emendato. L’esame inizierà prima dalla Camera per poi passare al Senato. Presumiamo che le modifiche saranno realizzate alla Camera e successivamente approvate con fiducia e maxi-emendamento al Senato.

Nel link la scheda di dettaglio della Uil Scuola*
DECRETO SOSTEGNI BIS / LA SCHEDA UIL SCUOLA
[N.d.R.> In formato PDF scaricabile> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Comunicato stampa N.
28 maggio 2021


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Estratto

Federazione
UIL SCUOLA RUA

DECRETO SOSTEGNI BIS
LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA SCUOLA
ARTT. 58 E 59

Il testo del decreto è in vigore, ma per diventare definitivo va convertito in legge, entro 60 giorni dovendo passare l’esame del Parlamento in cui potrà essere emendato. L’esame inizierà prima dalla Camera per poi passare al Senato. Presumiamo che le modifiche saranno realizzate alla Camera e successivamente approvate con fiducia e maxiemendamento al Senato.

SCHEDA DI LETTURA DEGLI ARTICOLI CHE RIGUARDANO LA SCUOLA

IMPEGNI DEI DOCENTI, BLOCCHI SULLA MOBILITÀ, ELIMINAZIONE DELLA “CALL VELOCE”
Art. 58 comma 1-6

Calendario di avvio del prossimo anno scolastico

● Per l’avvio del prossimo anno scolastico, il Ministro dell’istruzione, con una o più ordinanze, può prevedere un adattamento relativo agli aspetti procedurali e alle tempistiche:
- dell’avvio delle lezioni;
- delle operazioni di immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e per le supplenze.

● A partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

È estremante grave l’invasione di campo legislativa nella materia contrattuale dell’orario di lavoro. È l’ambizione di ogni governo modificare a piacimento l’orario e gli impegni dei docenti aggirando la contrattazione, per cui chiederemo alle forze politiche di eliminarlo: non è accettabile ridurre diritti e prerogative con decisioni (leggi) unilaterali.

Studenti con patologie gravi o immunodepressi e didattica a distanza

● Agli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sarà possibile consentire di seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

Una ulteriore e inaccettabile invasione nella materia contrattuale che configura anche un attacco all’insegnamento e alla sua autonomia, relegandola a servizio assistenziale. Salterebbe anche la sperimentazione della scuola in ospedale, assorbita da un sistema che andrebbe invece adattato ai bisogni delle comunità educanti mentre si va verso l‘accentramento.

Chiamata veloce per docenti, educatori e DSGA presenti nelle diverse graduatorie

● È eliminata la c.d. “call veloce” che permetteva al personale docente ed educativo di presentare domanda al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli in cui sono inseriti nelle rispettive graduatorie, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo.

● È eliminata la c.d. “call veloce” che permetteva anche al direttore dei servizi generali e amministrativi, inserito nella graduatoria del concorso, di presentare istanza per i posti residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste.

Una delle poche idee buone della precedente compagine governativa che avevamo condiviso che magari andava attuata eliminando il blocco quinquennale.

Immissioni in ruolo procedura internalizzazione

È prorogato al 1° settembre 2021 il termine, attualmente fissato al 1° marzo 2021, a decorrere dal quale procedere all’immissione in ruolo del personale delle società dei servizi di pulizie esternalizzati destinatario della procedura di internalizzazione (articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69).

Supplenze per gli educatori servizi educativi per l'infanzia

● È stata prorogata per il prossimo a.s. 21/22 la possibilità di prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione.

Mentre da una parte si predica un presunto merito, dall’altra si risponde alle esigenze dei private a dequalificare la funzione educativa con personale non qualificato.

Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI

● Fino al 31 agosto 2021 il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione.

● Inoltre, ai fini del rinnovo dell’organo, per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza saranno stabiliti nuovi termini e modalità di elezioni con ordinanza del Ministro dell’istruzione. I componenti eletti decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all’atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell’ordinanza del Ministro dell’istruzione.

Si è completamente trasformato e naturato il ruolo del CNPI ( ora CSPI ), che invece di garantire la libertà di insegnamento svolge solo il ruolo di consulenza del ministro. Serve la revisione e il rilancio degli Organi collegiali della Scuola.

Blocchi sulla mobilità docenti

● Per i docenti assunti in ruolo nella scuola secondaria dal concorso del 2018, a partire dall’1/9/19, e per tutti i docenti assunti in ruolo, da qualunque graduatoria, senza distinzione di ordine e grado di scuola, a partire dall’1/9/20, il blocco della mobilità da 5 anni passa a 3.

● Per tutti gli assunti in ruolo a partire dall’1/9/20, il blocco, anche se passa da 5 a 3 anni, continuerà comunque a bloccare le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni e le eventuali supplenze per altro grado di scuola o altra classe di concorso.

● Viene inoltre introdotto un blocco triennale per tutti i docenti (quindi anche per quelli già in ruolo) che otterranno trasferimento in una qualunque sede della provincia chiesta. Per cui non potranno presentare domanda di mobilità prima di tre anni rispetto al trasferimento precedente. Il blocco parte dalla mobilità per l’a.s. 2022/23.

Anche in questo caso dobbiamo constatare l’interferenza legislativa nella materia contrattuale della mobilità, che è considerata alla stregua di un lavoro amministrativo di cui la legge “Brunetta” ha inibito, senza volere, invece, considerare la specificità del comparto che la inserisce a pieno titolo nelle materie contrattuali. Infine, riesce difficile da capire in cosa consista la continuità didattica se misurata su una qualunque sede della provincia. Si tratterà piuttosto di una continuità climatica.

Edilizia scolastica e “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

● Prorogata fino 31/12/21 la possibilità di acquisto, leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche. A tal fine sono stanziati 70 milioni per l’anno 2021 da trasferire agli enti locali.

● È istituito un fondo, denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi.

È una misura utile perché consente alle scuole di dotarsi di strumenti di prevenzione e supportare con l’acquisto di beni e servizi le attività didattiche, anche da remoto.

Fondi per le scuole primarie e secondarie paritarie

● Alle scuole primarie e secondarie paritarie è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell’anno 2021 da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi. Il contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie.

● Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021, compresi i servizi educativi autorizzati.

È il solito regalo alle scuole paritarie anche se è giustificato dalla pandemia che ha colpito indistintamente pubblico e privato.

CONCORSI PERSONALE DOCENTE
ART. 59 COMMI 1-21

Idonei del concorso straordinario 2019

● Tutti coloro i quali risulteranno idonei al concorso straordinario per aver superato le prove ma non sono rientrati nel numero dei vincitori, saranno integrati nella graduatoria dei vincitori.

Eventuali immissioni in ruolo dei docenti abilitati e dei docenti specializzati presenti nella 1^ fascia GPS con 3 anni di servizio

In via straordinaria, esclusivamente per l’a.s. 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo sono destinati ai supplenti.

Abilitazione o specializzazione sul sostegno

Devono essere docenti abilitati sul posto comune e docenti specializzati sul posto di sostegno presenti nelle GPS di I fascia. Sono inclusi anche coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 con possibilità di inserimento in coda alla prima fascia negli appositi elenchi aggiuntivi.

3 anni di servizio

Tali docenti per poter partecipare alle eventuali assunzioni, oltre a essere inseriti nella graduatoria di I fascia delle GPS devono necessariamente avere svolto, entro l’a.s. 2020/21, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici nella scuola statale.

Per la procedura di assunzione è previsto:

- la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi;

- nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova ordinariamente previsto per i docenti neoassunti.

- una volta valutati positivamente sostengono una prova disciplinare di carattere concorsuale che è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità (che non dà punteggio) valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;

- in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positive della prova disciplinare, il docente, precedentemente titolare di contratto a tempo determinato, è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, o se successiva alla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio.

N.B. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell’anno di formazione e prova, il comitato di valutazione esprima un giudizio negativo il docente, per un solo successivo anno, sarà chiamato a ripetere il periodo di prova e conseguentemente non accede alla prova disciplinare. Se, invece, il giudizio negativo è relative alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo: il docente non avendo superato una prova concorsuale non potrà trasformare il proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Si tratta di una decisione che risente della mancanza di una visione e distante dalla realtà. Una gestione ideologica fatta di evidenti veti e bandierine di partito che ne determina un pasticcio da cui è difficile uscirne e che sarà fonte di contenziosi, visto anche le decisioni che ledono I più elementari diritti costituzionali per i quali sarà necessario intervenire in fase di trasformazione in legge per consentire anche ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio di accedere alle immissioni in ruolo. Una procedura che invece premia i furbetti che hanno acquisito l’abilitazione all’estero e comunque non risolve il vero problema: mettere in servizio I docenti al 1° settembre.

Concorsi ordinari annuali (con modifica di quelli già banditi)

• C’è l’intenzione di bandire concorsi ordinari annuali semplificati le cui modalità si applicheranno sia ai concorsi già banditi sia a quelli futuri.

Le nuove modalità:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste dalla normativa vigente ci sarà una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese:

- la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

- è possibile la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso.

b) una prova orale;
c) la valutazione dei titoli.

Sulla base della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli si redige una graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, utile per l’immissione in ruolo. I vincitori possono essere assunti dalla graduatoria anche nel corso degli anni successivi.

Per le procedure concorsuali già bandite si prevede che con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di Partecipazione.

Sembra ormai un gioco di società l’attività riformista consiste nel definire domande chiuse o aperte e viceversa e la chiamano merito, senza considerare che la vera attitudine alla professione, si verifica solo con la formazione e con la relativa verifica in situazione.

Chi non supera la prova del concorso ordinario non può ripeterla

È previsto che i candidati che non superano le prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove, ad esclusione delle classi di concorso delle materie matematico-scientifiche (STEM) per le quali sarà invece possibile partecipare anche ai successivi concorsi ordinari.

Solo una politica che è legata al potere fine a sé stesso poteva immaginare una norma punitive come questa. È incostituzionale ed inapplicabile.

Concorso ordinario materie matematico-scientifiche (STEM)

In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, è anticipato il concorso ordinario, senza però riaprire i termini per la presentazione delle domande, per le classi di concorso:

● A020- Fisica – 282 posti
● A026- Matematica - 1005 posti
● A027-Matematica e Fisica – 815 posti
● A028 – Matematica e scienze – 3124 posti
● A041-Scienze e tecnologie informatiche – 903 posti

Per un totale di 6129 posti.

È di tutta evidenza che si tratti di una norma civetta che serve per motivare uno stravagante concorso last minute di dubbia legittimità costituzionale e di realizzazione pratica che serve ad allargare e dividere gli aspiranti visto che questo concorso non aperto a tutti dovrebbe attuare una sorta di sorpasso a destra rispetto ai precari di terza fascia messi in stand by.

Prova scritta

Un’unica prova scritta – computer based (i cui contenuti sono affidati ad una o più università), con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese: 50 quesiti per una durata massima di 100 minuti.

Prova orale

Valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Graduatorie

La formazione della graduatoria (sulla base della somma delle valutazioni della prova scritta e orale) avverrà entro la data del 31 luglio 2021 e le assunzioni possono avvenire fino al 30/10/2021 con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro 31/7, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie.

Compensi per i presidenti, commissari e segretari d’esame

Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base.

È un’offesa alla categoria a cui si chiede di fare in fretta con incentivi anacronistici. È evidente che è stata una norma scritta da economista e non da chi vuole per davvero fare esaltare il c.d. merito.

Chi non supera la prova del concorso ordinario potrà ripeterla

A differenza delle altre classi di concorso, per chi partecipa al concorso ordinario per le materie matematico-scientifiche (STEM) e non dovesse superarlo, potrà partecipare ai successivi concorsi anche per le stesse classi di concorso. Pertanto, i candidati che partecipano a tale procedura conservano comunque il diritto di concorrere secondo le regole ordinarie alle procedure per cui hanno fatto domanda.

Concorso straordinario 2020 già avviato e concorso ancora da avviare ai soli fini abilitanti: eliminazione dei 24 CFU e della prova finale per l’abilitazione

Per i vincitori e gli idonei del concorso straordinario per l’immissione in ruolo e per chi ancora dovrà sostenere le prove del concorso ai soli fini abilitanti (ancora non avviato), non è più previsto il requisito e l’eventuale acquisizione dei 24 cfu. Inoltre, non è più prevista l’ulteriore prova che doveva precedere la valutazione del percorso di prova e di formazione ed è altresì eliminata la prova orale per il conseguimento dell’abilitazione.

Bene l’eliminazione dei 24 CFU. Per quanto riguarda l’abilitazione deve essere chiaro che si consegue contestualmente alla conferma in ruolo.

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28 maggio 2021



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