E’ in corso di emanazione il D.M. con cui il Ministro dell’Istruzione ha stabilito la data dell’11 febbraio 2011 entro cui dovranno essere presentate (o revocate) le istanze.

 

Il D.M.  disciplina le pratiche di dimissioni dal servizio, di pensionamento di vecchiaia o di anzianità, per raggiunto quarantennio e per trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età.

La relativa circolare applicativa fornirà le necessarie istruzioni per coloro che intendono dimettersi per conseguire il diritto a pensione.

Quali sono le principali novità?

Per la scuola nulla cambia in merito ai requisiti per accedere al trattamento di quiescenza a decorrere dal giorno 01.09.2011:

-        pensioni di vecchiaia: i requisiti di età anagrafica sono 61 anni per le donne e 65 per gli uomini, con una contribuzione minima di anni 20. Tali requisiti possono essere conseguiti entro il 31.12.2011 (Art. 59 della L. 449/97);

-        pensioni di anzianità: nel 2011 si deve raggiungere la quota “96”, sempre entro il 31.12.2011, con una età anagrafica minima di anni 60. A mo’ di esempio, con una età anagrafica di anni 60 bisognerà possedere una anzianità contributiva di almeno 36 anni, con 61 anni una anzianità contributiva di almeno anni 35.

-        Resta valida la L. 243 del 23 agosto 2004 (Legge Maroni) con la quale si consente alle sole donne di poter accedere al trattamento pensionistico con 57 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione optando, però, per il sistema contributivo, subendo una penalizzazione di circa il 25%.

 

Viene confermata la Direttiva n° 94 del 04.12.2009 che disciplina la permanenza in servizio oltre i 40 anni di contribuzione, limitandola ai casi in cui ci sia capienza nella classe di concorso o nel profilo e si raggiunga una nuova posizione stipendiale entro il 2012.

Si ritiene opportuno precisare che viene risolto il rapporto di lavoro solo se sia stata raggiunta una anzianità di 40 anni entro il 31.08.2011. I riscatti richiesti contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni solo se sono stati emessi ed accettati i relativi provvedimenti.

Non sarà consentita, a coloro che hanno i requisiti per i 40 anni di contribuzione o che hanno raggiunto l’età dei 65 anni entro il 31.08.2011, la permanenza in servizio se appartenenti a categorie o a profili in esubero.

Vengono confermati i commi 2, 3 e 5  dell’Art. 509 del D. L.vo n° 297 del 16.04.1994, meglio noto come Testo Unico per il personale della Scuola, con i quali si dà la possibilità,  a coloro che nell’anno 1974 erano incaricati a tempo indeterminato o di ruolo, di permanere in servizio non oltre il 70° anno di età per raggiungere il massimo della contribuzione (40 anni)  e, a coloro che hanno raggiunto l’età di 65 anni, il minimo per la pensione di vecchiaia (anni 20 di contribuzione).

L’imminente decreto prevede l’applicazione della L. 122 del 30.07.2010, con cui vengono modificati sia l’erogazione della “Buonuscita”, sia il relativo calcolo, come si è avuto modo di anticipare nelle “news” del 04.11.2010, pubblicate sul nostro sito.

In breve, se la buonuscita lorda è di € 90.000,00 o meno, viene erogata in un’unica soluzione nei tempi previsti per legge; per buonuscita superiore a tale importo e fino a 150.000,00 euro, la parte eccedente i 90.000,00 verrà erogata dopo 12 mesi; infine, per importi superiori a 150.000,00 euro, la parte eccedente tale importo sarà assegnata dopo 24 mesi.

Per quanto riguarda il calcolo, dal 1° gennaio 2011 si procederà con l’applicazione dell’aliquota del 6,91%, ai sensi dell’art. 2120 del c.c., sulle stesse voci che concorrono a determinare la buonuscita (stipendio + indennità integrativa speciale) all’80% degli importi. Annualmente, inoltre, tale 2^ quota sarà soggetta a rivalutazione (75% dell’indice Istat + 1,5). 

PRESSO LE SEDI DELLA UIL SCUOLA, GRATUITAMENTE: CALCOLO DELLA PENSIONE, DELLA LIQUIDAZIONE E VERIFICA DELLA SITUAZIONE CONTRIBUTIVA.

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Ultimo aggiornamento (Martedì 21 Dicembre 2010 20:39)

 

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