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Fonte: UIL Scuola, Scheda, 27-02-2018»

UIL Scuola
Segreteria Nazionale
27-02-2017

 

ELEZIONI 4 MARZO 2018

Giungono a questa segreteria numerosi quesiti relativi all'utilizzo del personale ed ai permessi in caso di elezioni.

Facciamo il punto sulla situazione

SCUOLE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE: UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE

A) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

In occasione delle prossime elezioni nelle scuole sede di seggio le lezioni saranno sospese a causa della chiusura temporanea dei locali della sede di servizio, di conseguenza, e i docenti e gli ATA non presteranno attività lavorativa

Tali circostanze sono equiparate a quelle disposte dalle autorità competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, ecc., che precludono al personale e agli allievi l'accesso ai locali: in tali occasioni le assenze, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere "giustificate" e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica. Ciò in quanto, l rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono.

Il principio giuridico di riferimento è statuito dall'art. 1256 del Codice civile, che recita: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento".

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne e tale chiusura è "utile" a qualunque titolo: 180 giorni per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

B) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIU' PLESSI DELLA SCUOLA

Può accadere che solo uno o più plessi dell'istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale.

Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell'edificio, pertanto non vi sono obblighi di servizio.

a) Ricordiamo che l'O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che : "Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate".

b) Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, ma sempre nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 ( flessibilità contrattata).

C) IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER CHIUSURA PARZIALE DI UNO O PIU' PLESSI DELLA SCUOLA

Può inoltre accadere che uno o più plessi siano utilizzati solo parzialmente, con sospensione dell'attività didattica ma con continuità delle altre attività della Scuola: in tale caso il personale ATA è obbligato a svolgere i proprio servizio secondo la normale programmazione.

I PERMESSI PER LE ELEZIONI:

PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:

la materia è riassunta dalla circolare della ragioneria generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992.

I permessi retribuiti straordinari per recarsi a votare spettano solo a coloro i quali hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio ma non hanno ottenuto in tempo utile l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.

In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:

  • un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

  • due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI ORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:

il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio (non si è obbligati a farlo) può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:

  • Il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all'articolo 15, comma 2 del CCNL 2006-2009 esauriti i quali i docenti possono utilizzare, per gli stessi fini con le stesse modalità, i 6 giorni di ferie di cui all'art. 13, comma 9 del CCNL.

  • Il personale con rapporto a tempo determinato può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all'art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.

AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI VIAGGIO
Su presentazione della tessera elettorale:

  • Elettori residenti in Italia
    Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe
    Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)

  • Elettori residenti all'estero
    Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1^ classe e gratuità del viaggio per la 2^ classe
    Aerei (Alitalia): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria
    Nave: Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore
    Auto: Gratuità del pedaggio autostradale

PERSONALE CHIAMATO AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI
(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)

Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall'art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell'art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.

A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo)


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Martedì 27 Febbraio 2018 22:37)

 

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